(Pubblicata nel suppl. straor. n. 16 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE (Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti) Ha approvato (Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi con le modalita' previste dall'art. 12, quarto comma dello statuto speciale: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, in armonia con la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello statuto, come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello statuto medesimo, i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della giunta regionale.