(Pubblicata  nel  suppl.  straor. n. 16 al Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
       (Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti)
                            Ha approvato
        (Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la  seguente  legge  regionale  approvata  ai  sensi con le modalita'
previste dall'art. 12, quarto comma dello statuto speciale:
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
    1. La presente legge, in armonia con la costituzione e i principi
dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica,  determina,  ai sensi
dell'art. 12, secondo comma, dello statuto, come modificato dall'art.
5   della   legge   costituzionale  31 gennaio  2001,  n.  2,  e  con
l'osservanza   di  quanto  disposto  dal  titolo  III  dello  statuto
medesimo,  i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' relativi alla
carica di consigliere regionale e di membro della giunta regionale.