(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
            della Regione Umbria n. 32 del 4 agosto 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                 IL PRESDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.  La  presente  legge, in attuazione degli articoli 17, 19 e 21
del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  disciplina  il
ripristino  ambientale  dei siti inquinati e il Piano per la bonifica
delle  aree  inquinate, di seguito denominato «Piano di bonifica», di
cui  all'Art.  5  della  legge  regionale  31luglio  2002,  n. 14. In
particolare:
      a) istituisce,  ai  sensi dell'Art. 17 del decreto ministeriale
25 ottobre   1999,   n.   471,  l'anagrafe  dei  siti  da  bonificare
disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;
      b) definisce  le  modalita'  di  approvazione  e attuazione del
programma  di finanziamento per la progettazione e l'esecuzione degli
interventi   di   messa  in  sicurezza  d'emergenza,  di  bonifica  e
ripristino ambientale;
      c) istituisce,  ai  sensi  dell'Art.  17,  comma 9, del decreto
legislativo n. 22/1997, il fondo di finanziamento degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale di cui all'Art. 14.