(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 4 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 17, 19 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina il ripristino ambientale dei siti inquinati e il Piano per la bonifica delle aree inquinate, di seguito denominato «Piano di bonifica», di cui all'Art. 5 della legge regionale 31luglio 2002, n. 14. In particolare: a) istituisce, ai sensi dell'Art. 17 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, l'anagrafe dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l'aggiornamento; b) definisce le modalita' di approvazione e attuazione del programma di finanziamento per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale; c) istituisce, ai sensi dell'Art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997, il fondo di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all'Art. 14.