(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del
                           17 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.

Disciplina  del regime di deroga previsto dall'Art. 9 della direttiva
regionale  n.  79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente
              la conservazione degli uccelli selvatici.

    1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui
all'Art.  9,  comma  1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE
concernente  a  conservazione  degli  uccelli  selvatici, da attuarsi
nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1,
commi 3 e 4, e nell'Art. 9 della legge n. 157/1992, nonche' nell'Art.
9   della   legge   9 marzo   1989,   n.  86  «Norme  generali  sulla
partecipazione  dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure  di  esecuzione  degli  obblighi  comunitari»  e successive
modificazioni   e   nell'Art.   9  della  convenzione  di  Berna  del
19 settembre  1979,  resa  esecutiva  con legge 5 agosto 1981, n. 503
«Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione
della  vita  selvatica  e  dell'ambiente naturale in Europa», vengono
attuati nella Regione del Veneto, in conformita' alla legge 3 ottobre
2002,  n.  221  «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia  di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio,
in  attuazione dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE»
con la presente legge.
    2.  La  compatibilita'  dei  prelievi  in  deroga  e'  verificata
annualmente,   prima  dell'inizio  della  stagione  venatoria,  dalla
competente  struttura  regionale, sentito l'istituto nazionale per la
fauna  selvatica  (TNFS)  ovvero, se istituito, l'istituto faunistico
riconosciuto a livello regionale.