(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 17 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall'Art. 9 della direttiva regionale n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente a conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 3 e 4, e nell'Art. 9 della legge n. 157/1992, nonche' nell'Art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e successive modificazioni e nell'Art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformita' alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE» con la presente legge. 2. La compatibilita' dei prelievi in deroga e' verificata annualmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (TNFS) ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.