(Pubblicata  nel  suppl.  str.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Residui attivi e passivi

    1.  Sulla  base  della  ricognizione dei residui attivi e passivi
effettuata  a  norma  degli  articoli 41  e  52 della legge regionale
4 febbraio   2002,  n.  8,  e  dei  dati  definitivi  risultanti  dal
rendiconto  generale  dell'esercizio  finanziario 2003, approvato con
deliberazione  della  giunta  regionale n. 283 del 26 aprile 2004, e'
disposto l'aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi
e   passivi  riportati  rispettivamente  nello  stato  di  previsione
dell'entrata  e  della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario
2004 - approvati con l'Art. 3 della legge regionale 16 marzo 2004, n.
9 - come di seguito specificato:
      il  totale dei residui attivi delle unita' previsionali di base
al 1° gennaio 2004, comprese le contabilita' speciali, e' determinato
definitivamente in Euro 4.314.929.518,32;
      il totale dei residui passivi delle unita' previsionali di base
al 1° gennaio 2004, comprese le contabilita' speciali, e' determinato
definitivamente in Euro 1.513.722.445,65;
    2.   Le   differenze   tra  l'ammontare  dei  residui  definitivi
dell'esercizio  finanziario  2003  e l'ammontare dei residui presunti
riportato  negli  stati  di previsione dell'entrata e della spesa del
bilancio  per  l'esercizio  finanziario 2004, approvato con la citata
legge  regionale  n.  9/2004,  sono  indicate  a livello di UPB nelle
allegate tabelle «A» e «B», prima colonna.