(Pubblicata nel suppl. str. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Residui attivi e passivi 1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli articoli 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2003, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 283 del 26 aprile 2004, e' disposto l'aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 - approvati con l'Art. 3 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 - come di seguito specificato: il totale dei residui attivi delle unita' previsionali di base al 1° gennaio 2004, comprese le contabilita' speciali, e' determinato definitivamente in Euro 4.314.929.518,32; il totale dei residui passivi delle unita' previsionali di base al 1° gennaio 2004, comprese le contabilita' speciali, e' determinato definitivamente in Euro 1.513.722.445,65; 2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2003 e l'ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, approvato con la citata legge regionale n. 9/2004, sono indicate a livello di UPB nelle allegate tabelle «A» e «B», prima colonna.