(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 24 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento le parco naturale Mont Avic istituito, ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio della Valle d'Aosta, con legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del parco naturale del «Mont Avic»), parco classificto zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per la parte di territorio compresa nel comune di Champdepraz. 2. I confini del parco, indicati nella cartografia di cui alle tavole 1, 1A, 2 e 2A dell'allegato A, sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno, di apposite tabelle. Le tabelle sono ripristinate periodicamente, al fine di assicurarne la visibilita' e la leggibilita'. 3. Ogni modificazione dei confini del parco e' stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, d'intesa con i comuni territorialmente interessati.