(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       34 del 24 agosto 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La  presente  legge  detta  nuove  disposizioni in materia di
gestione  e  funzionamento  le parco naturale Mont Avic istituito, ai
fini  della  conservazione  e  del  recupero delle risorse naturali e
ambientali  del  territorio  della Valle d'Aosta, con legge regionale
19 ottobre  1989,  n.  66 (Norme per l'istituzione del parco naturale
del  «Mont  Avic»),  parco classificto zona di protezione speciale ai
sensi  della  direttiva  79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979,
relativa  alla  conservazione  degli  uccelli  selvatici,  e  sito di
importanza   comunitaria  ai  sensi  della  direttiva  92/43/CEE  del
consiglio,  del  21 maggio  1992,  relativa  alla conservazione degli
habitat   naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatiche,  per  la  parte  di  territorio  compresa  nel  comune di
Champdepraz.
    2.  I  confini  del parco, indicati nella cartografia di cui alle
tavole  1, 1A, 2 e 2A dell'allegato A, sono resi visibili sul terreno
mediante  l'apposizione,  sul perimetro esterno, di apposite tabelle.
Le  tabelle  sono ripristinate periodicamente, al fine di assicurarne
la visibilita' e la leggibilita'.
    3.  Ogni  modificazione  dei  confini  del parco e' stabilita con
decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  del
Consiglio  regionale, su proposta dell'assessore regionale competente
in   materia  di  aree  naturali  protette,  d'intesa  con  i  comuni
territorialmente interessati.