(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 22 giugno 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). 1. Dopo l'Art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Firma digitale e documento informatico). - 1. Nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale che disciplina la firma digitale e la documentazione amministrativa, la giunta provinciale puo' emanare norme regolamentari che disciplinano: a) lo svolgimento diretto dell'attivita' di rilascio dei certificati qualificati nei confronti dei propri organi e uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati, ai sensi dell'Art. 29-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e, regolamentari in materia di documentazione amministrativa); b) la formazione, la gestione e la sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ai sensi del comma 2 dell'Art. 29-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche per quanto concerne la protocollazione e la gestione elettronica documentale; c) le modalita' organizzative e gli altri aspetti accessori relativi all'applicazione della firma digitale del documento informatico in provincia di Trento.». 2. All'Art. 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: «non li ottenga entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, quando li abbia formalmente richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi, o anche uno solo di essi, non siano stati resi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'amministrazione competente, o nel diverso termine stabilito con regolamento in relazione alla complessita' degli atti di assenso da acquisire. Il regolamento puo' individuare specifici procedimenti per i quali la conferenza di servizi rimane facoltativa, e quelli per cui essa non si svolge»; b) il comma e' sostituito dal seguente: «4. Nelle ipotesi, individuate con regolamento, in cui l'attivita' del privato e' subordinata ad atti di consenso comunque denominati di competenza di piu' strutture o amministrazioni, il soggetto destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale puo' chiedere la convocazione della conferenza di servizi. In questi casi la conferenza e' convocata a cura dell'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale, individuata dal regolamento previsto da questo comma.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei procedimenti concernenti i lavori pubblici resta fermo quanto diversamente disposto dalla normativa in materia.»; d) il comma e' abrogato. 3. All'Art. 16-ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, dopo le parole: «d'interesse provinciale» sono inserite le seguenti: «, ove non diversamente disposto dalla vigente disciplina in materia,»; b) il comma 7 e' abrogato. 4. All'Art. 16-quater della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3 le parole: «l'adozione della decisione conclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «la conclusione dei lavori»; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A conclusione dei lavori della conferenza, o comunque alla scadenza del termine di cui al comma 3, viene redatto apposito verbale di conclusione della conferenza. c) nel comma 5 le parole: «trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni dalla data di ricezione del verbale di conclusione della conferenza»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso il termine fissato per la conclusione dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta dei chiarimenti o degli elementi integrativi e riprende a decorrere dalla loro ricezione. Se i chiarimenti o gli elementi integrativi non sono forniti entro il termine perentorio di trenta giorni si procede prescindendo da essi.»; e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Il provvedimento finale della struttura o amministrazione procedente e' adottato sulla base del verbale di conclusione della conferenza di servizi, tenuto conto dei dissensi espressi ai sensi del comma 5.»; f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento finale adottato ai sensi del comma 6-bis, qualora favorevole, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza.»; g) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Quest'articolo si applica quando la conferenza di servizi e' convocata ai sensi dell'Art. 16, commi 2, 4 e 5». 5. All'Art. 16-quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «Il dissenso del rappresentante di una» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non manifestato con atto espresso entro i termini di cui all'Art. 16, comma 2, il dissenso di una»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se una o piu' strutture o amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso si predispone comunque, entro il termine perentorio indicato dall'Art. 16-quater, comma 3, il verbale di conclusione della conferenza, sulla base della maggioranza delle posizioni validamente espresse.»; c) nel comma 3, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: «, in relazione alla rispettiva competenza in ordine alla tutela dei predetti interessi pubblici»; d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quest'articolo si applica quando la conferenza di servizi e' convocata ai sensi dell'Art. 16, commi 2, 4 e 5.». 6. All'Art. 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000»; b) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La giunta provinciale, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC), definisce i criteri e le modalita' perche' si attui anche in forma associata, da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il coordinamento delle funzioni amministrative di cui al comma 1.»; d) la lettera g) del comma 3 e' abrogata. 7. I comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti aderenti al progetto SPOT (Sportello trentino per le attivita' produttive) possono assicurare il coordinamento delle funzioni amministrative di cui all'Art. 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in forma autonoma. I suddetti comuni devono confermare l'adesione al progetto SPOT entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. 8. Il comma 2 dell'Art. 43 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e' abrogato.