(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 25 del 22 giugno 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni   della  legge  provinciale  30 novembre  1992,  n.  23
(Principi   per   la   democratizzazione,  la  semplificazione  e  la
partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme  in
              materia di procedimento amministrativo).

    1. Dopo l'Art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23,
e' inserito il seguente:
    «Art.  8-bis  (Firma  digitale e documento informatico). - 1. Nel
rispetto dei principi previsti dalla normativa statale che disciplina
la  firma  digitale  e  la  documentazione  amministrativa, la giunta
provinciale puo' emanare norme regolamentari che disciplinano:
      a) lo   svolgimento  diretto  dell'attivita'  di  rilascio  dei
certificati  qualificati  nei  confronti  dei propri organi e uffici,
nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati, ai sensi dell'Art.
29-quinquies,  comma  1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative   e,   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa);
      b) la  formazione, la gestione e la sottoscrizione di documenti
informatici  aventi  rilevanza  esclusivamente  interna  ai sensi del
comma  2  dell'Art.  29-quinquies  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445, anche per quanto concerne la
protocollazione e la gestione elettronica documentale;
      c) le  modalita'  organizzative  e  gli altri aspetti accessori
relativi   all'applicazione   della   firma  digitale  del  documento
informatico in provincia di Trento.».
    2.  All'Art.  16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel comma 2 le parole: «non li ottenga entro quindici giorni
dall'inizio  del procedimento, quando li abbia formalmente richiesti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  stessi, o anche uno solo di
essi,  non siano stati resi entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa  richiesta  da  parte dell'amministrazione competente, o nel
diverso   termine   stabilito   con  regolamento  in  relazione  alla
complessita'  degli atti di assenso da acquisire. Il regolamento puo'
individuare  specifici  procedimenti  per  i  quali  la conferenza di
servizi rimane facoltativa, e quelli per cui essa non si svolge»;
      b) il comma e' sostituito dal seguente:
      «4.   Nelle   ipotesi,  individuate  con  regolamento,  in  cui
l'attivita'  del  privato e' subordinata ad atti di consenso comunque
denominati  di  competenza  di  piu'  strutture o amministrazioni, il
soggetto  destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale
puo'  chiedere la convocazione della conferenza di servizi. In questi
casi   la   conferenza   e'  convocata  a  cura  dell'amministrazione
competente  per  l'adozione del provvedimento finale, individuata dal
regolamento previsto da questo comma.»;
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.  Nei procedimenti concernenti i lavori pubblici resta fermo
quanto diversamente disposto dalla normativa in materia.»;
      d) il comma e' abrogato.
    3.  All'Art.  16-ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel  comma 2, dopo le parole: «d'interesse provinciale» sono
inserite  le seguenti: «, ove non diversamente disposto dalla vigente
disciplina in materia,»;
      b) il comma 7 e' abrogato.
    4.  All'Art.  16-quater della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel   comma   3   le  parole:  «l'adozione  della  decisione
conclusiva»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  conclusione dei
lavori»;
      b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      «4-bis.  A  conclusione dei lavori della conferenza, o comunque
alla  scadenza  del termine di cui al comma 3, viene redatto apposito
verbale di conclusione della conferenza.
      c) nel  comma  5  le  parole:  «trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione  della determinazione di conclusione del procedimento» sono
sostituite  dalle  seguenti: «quindici giorni dalla data di ricezione
del verbale di conclusione della conferenza»;
      d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6.  In  sede di conferenza di servizi possono essere richiesti
per  una  sola  volta,  ai  proponenti dell'istanza o ai progettisti,
chiarimenti  o  ulteriore  documentazione.  In  tal  caso  il termine
fissato per la conclusione dei lavori rimane sospeso dalla data della
richiesta  dei  chiarimenti o degli elementi integrativi e riprende a
decorrere  dalla  loro  ricezione.  Se  i  chiarimenti o gli elementi
integrativi  non  sono  forniti entro il termine perentorio di trenta
giorni si procede prescindendo da essi.»;
      e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      «6-bis.    Il    provvedimento   finale   della   struttura   o
amministrazione  procedente  e'  adottato  sulla  base del verbale di
conclusione  della  conferenza  di servizi, tenuto conto dei dissensi
espressi ai sensi del comma 5.»;
      f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7.  Il provvedimento finale adottato ai sensi del comma 6-bis,
qualora   favorevole,   sostituisce   a   tutti   gli   effetti  ogni
autorizzazione,  concessione,  nulla-osta,  parere  o  altro  atto di
assenso  comunque  denominato  di  competenza delle strutture o delle
amministrazioni   partecipanti   o   invitate   a   partecipare  alla
conferenza.»;
      g) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
      «7-bis.  Quest'articolo  si  applica  quando  la  conferenza di
servizi e' convocata ai sensi dell'Art. 16, commi 2, 4 e 5».
    5.  All'Art.  16-quinquies  della  legge  provinciale 30 novembre
1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel  comma  1  le parole: «Il dissenso del rappresentante di
una»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «Qualora non manifestato con
atto  espresso  entro  i  termini  di  cui  all'Art.  16, comma 2, il
dissenso di una»;
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Se una o piu' strutture o amministrazioni hanno espresso il
proprio  dissenso si predispone comunque, entro il termine perentorio
indicato  dall'Art.  16-quater,  comma  3,  il verbale di conclusione
della   conferenza,  sulla  base  della maggioranza  delle  posizioni
validamente espresse.»;
      c) nel  comma  3,  alla fine del primo periodo sono aggiunte le
parole:  «,  in  relazione  alla rispettiva competenza in ordine alla
tutela dei predetti interessi pubblici»;
      d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis.  Quest'articolo  si  applica  quando  la  conferenza di
servizi e' convocata ai sensi dell'Art. 16, commi 2, 4 e 5.».
    6.  All'Art.  16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel  comma  1  le  parole:  «3.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «5.000»;
      b) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
      c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis.   La   giunta   provinciale,   previa   intesa  con  la
rappresentanza  unitaria  dei  comuni (RUC), definisce i criteri e le
modalita'  perche'  si  attui  anche in forma associata, da parte dei
comuni  con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il coordinamento
delle funzioni amministrative di cui al comma 1.»;
      d) la lettera g) del comma 3 e' abrogata.
    7.  I  comuni  con  popolazione  compresa  tra  i 3.000 e i 5.000
abitanti  aderenti  al  progetto  SPOT  (Sportello  trentino  per  le
attivita'  produttive)  possono  assicurare  il  coordinamento  delle
funzioni   amministrative  di  cui  all'Art.  16-sexies  della  legge
provinciale  30 novembre  1992,  n. 23, in forma autonoma. I suddetti
comuni  devono  confermare  l'adesione al progetto SPOT entro novanta
giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
    8.  Il  comma  2 dell'Art. 43 della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23, e' abrogato.