(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3891 del 28 ottobre 2002; E m a n a il seguente regolamento Art. 1. 1. L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «(1) Sono ammesse a finanzamento le seguenti spese straordinarie: a) i costi fissi di retribuzione, derivanti dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono: 1) in congedo di maternita' o paternita'; 2) in congedo parentale; 3) in aspettativa per personale con prole; 4) in permesso per motivi educativi. b) i costi relativi alla liquidazione dell'indennita' di fine rapporto, limitatamente agli enti ed istituzioni pubbliche assistenziali.».