(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 53 del 24 dicembre 2002)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 3891 del
28 ottobre 2002;
                              E m a n a
il seguente regolamento
                               Art. 1.
    1.  L'art.  2 del decreto del presidente della giunta provinciale
24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «(1) Sono ammesse a finanzamento le seguenti spese straordinarie:
      a) i  costi fissi di retribuzione, derivanti dall'assunzione di
personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono:
        1) in congedo di maternita' o paternita';
        2) in congedo parentale;
        3) in aspettativa per personale con prole;
        4) in permesso per motivi educativi.
      b) i  costi  relativi alla liquidazione dell'indennita' di fine
rapporto,   limitatamente   agli   enti   ed   istituzioni  pubbliche
assistenziali.».