(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                    Adige n. 9 del 4 marzo 2003)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 5030 del
23 dicembre 2002;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma  7  dell'Art.  20  del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito:
    «7.  Gli  impianti  privati  interni  possono  essere autorizzati
unicamente  qualora  abbiano  una  capacita'  complessiva superiore a
dieci  metri  cubi  di  carburante. Gli impianti aventi una capacita'
inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il
termine  del  prossimo collaudo. Non e' soggetta ad autorizzazione la
semplice  detenzione  di  carburante  in  contenitori  non interrati,
conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo
di  dieci  quintali.  Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione
pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio
degli  impianti  privati  interni  per la distribuzione di gas metano
possono stipulare apposita convenzione da trasmettere preventivamente
alla  ripartizione  provinciale turismo, commercio e servizi, al fine
di  consentire  il rifornimento presso detti impianti degli automezzi
di  proprieta'  di  altri enti pubblici o di aziende a partecipazione
pubblica   di   maggioranza  e  minoranza.  Nel  caso  di  aziende  a
partecipazione  pubblica  di minoranza, e' necessario il possesso dei
requisiti  previsti  dal  comma  3,  lettera f). Gli impianti privati
interni,  facenti  capo  a ditte che gestiscono impianti di risalita,
sono  ammissibili  anche  per  una  capacita' complessiva inferiore a
dieci  metri cubi, nonche' destinati alla sola erogazione del gasolio
per  uso autotrazione. Il limite minimo deve, in ogni caso, essere di
almeno  quattro  metri cubi. I titolari delle relative autorizzazioni
sono  in  ogni  caso  tenuti  all'osservanza delle altre disposizioni
nonche'  alla  trasmissione  alla  ripartizione  turismo, commercio e
servizi entro il 28 febbraio di ogni anno del prospetto riepilogativo
dei carburanti erogati.».