(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 4 marzo 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5030 del 23 dicembre 2002; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 7 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito: «7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacita' complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacita' inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non e' soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio degli impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare apposita convenzione da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, al fine di consentire il rifornimento presso detti impianti degli automezzi di proprieta' di altri enti pubblici o di aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza, e' necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 3, lettera f). Gli impianti privati interni, facenti capo a ditte che gestiscono impianti di risalita, sono ammissibili anche per una capacita' complessiva inferiore a dieci metri cubi, nonche' destinati alla sola erogazione del gasolio per uso autotrazione. Il limite minimo deve, in ogni caso, essere di almeno quattro metri cubi. I titolari delle relative autorizzazioni sono in ogni caso tenuti all'osservanza delle altre disposizioni nonche' alla trasmissione alla ripartizione turismo, commercio e servizi entro il 28 febbraio di ogni anno del prospetto riepilogativo dei carburanti erogati.».