(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 3 agosto 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna) 1. Al comma 1 dell'Art. 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche sulla base di informazioni e di dati richiesti a tal fine alle competenti strutture"; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:"c) promuove l'adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parita' e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di dette azioni e opera il controllo sulle azioni in corso, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;"; c) le lettere i) e l) sono abrogate. 2. All'Art. 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parita' sono nominati dalla giunta provinciale, previo esperimento di procedura selettiva, tra persone che possiedano requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parita' e pari opportunita' nonchÕ di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Uno dei componenti della commissione nominata per l'espletamento della procedura selettiva e' designato dalla commissione provinciale per le pari opportunita' tra uomo e donna tra i propri componenti. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parita' restano in carica per la durata della legislatura. Entro il 31 marzo di ogni anno il consigliere/la consigliera di parita' presenta alla giunta provinciale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente."; b) al primo periodo del comma 3 e' anteposto il seguente: "il consigliere di parita' e componente della commissione provinciale per le pari opportunita'."; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il consigliere di parita' e' pubblico ufficiale ed esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa statale vigente per i consiglieri regionali e provinciali di parita', in quanto detto esercizio sia compatibile con le competenze attribuite dalla normativa provinciale alla commissione provinciale per le pari opportunita', agli organi e alle strutture provinciali."; d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il consigliere di parita' e, nel caso di sostituzione, il viceconsigliere di parita', hanno diritto ai permessi e alle indennita' spettanti ai consiglieri regionali di parita' ai sensi dell'Art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144). La provincia provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi ai permessi retribuiti spettanti ai loro dipendenti e al pagamento ai lavoratori autonomi delle indennita' loro spettanti. Al consigliere e al viceconsigliere di parita', ove non siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi o liberi professionisti, spettano le indennita' previste dall'Art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2000.". 3. Dopo l'Art. 12 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Interventi per l'attuazione del principio di pari opportunita' tra uomo e donna). - 1. La provincia puo' sostenere spese per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare, nell'ambito delle proprie politiche e azioni, il principio di equita' sociale e di pari opportunita' quale dimensione fondamentale nel processo di sviluppo sostenibile Ai fini di quanto disposto da quest'articolo non si applica quanto previsto dall'Art. 12; 2) la provincia, inoltre, puo' concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1 e per l'adozione di azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parita', fino alla copertura della spesa ammissibile; 3) la giunta provinciale determina i criteri e le modalita' per la concessione e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 nonchÕ i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalita' di restituzione delle somme eventualmente erogate; 4) non sono agevolabili ai sensi di quest'articolo i progetti e le iniziative finanziati sulla base di altre leggi provinciali; 5) alla concessione dei contributi, all'assunzione delle spese e alla verifica dei risultati della realizzazione delle iniziative previste da quest'articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di pari opportunita' tra uomo e donna.". 4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale nomina il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parita' secondo quanto disposto dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da quest'articolo. Il nuovo consigliere e il nuovo viceconsigliere di parita' assumono i compiti e le funzioni previsti dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da questa legge. Il consigliere e il viceconsigliere di parita' in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare i compiti e le funzioni loro attribuiti sulla base della normativa previgente all'entrata in vigore di quest'articolo fino alla nomina del nuovo consigliere e viceconsigliere di parita'; a seguito di tale nomina essi decadono dalle funzioni. 5. Nella legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, le espressioni: "il consigliere di parita'" e "il viceconsigliere di parita'" sono sostituite con le espressioni: "il consigliere/la consigliera di parita'" e "il viceconsigliere/la viceconsigliera di parita'". 6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalita' indicate nelle allegate tabelle A e B.