(Pubblicata  nel  suppl.  n.  3 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 31 del 3 agosto 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni   della  legge  provinciale  10 dicembre  1993,  n.  41
(Interventi  per  la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e
                               donna)
    1.  Al  comma  1  dell'Art. 5 della legge provinciale 10 dicembre
1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nella lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"anche sulla base di informazioni e di dati richiesti a tal fine alle
competenti strutture";
      b) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla seguente:"c) promuove
l'adozione  di  azioni  positive  da parte di soggetti che operano in
ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione
della  parita'  e  per  il  superamento  di situazioni discriminanti,
esprime parere sul finanziamento di dette azioni e opera il controllo
sulle azioni in corso, verificandone la corretta attuazione e l'esito
finale;";
      c) le lettere i) e l) sono abrogate.
    2.  All'Art.  10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Il  consigliere/la  consigliera  e  il  viceconsigliere/la
viceconsigliera  di  parita'  sono nominati dalla giunta provinciale,
previo esperimento di procedura selettiva, tra persone che possiedano
requisiti  di  specifica  competenza  ed  esperienza  pluriennale  in
materia  di  lavoro  femminile,  di  normative  sulla  parita' e pari
opportunita'  nonchÕ  di  mercato  del  lavoro,  comprovati da idonea
documentazione.  Uno  dei  componenti  della commissione nominata per
l'espletamento   della   procedura   selettiva   e'  designato  dalla
commissione provinciale per le pari opportunita' tra uomo e donna tra
i   propri   componenti.   Il   consigliere/la   consigliera   e   il
viceconsigliere/la  viceconsigliera  di parita' restano in carica per
la  durata  della  legislatura.  Entro  il  31 marzo  di ogni anno il
consigliere/la   consigliera   di   parita'   presenta   alla  giunta
provinciale    una    relazione   sull'attivita'   svolta   nell'anno
precedente.";
      b) al  primo  periodo del comma 3 e' anteposto il seguente: "il
consigliere di parita' e componente della commissione provinciale per
le pari opportunita'.";
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "5. Il consigliere di parita' e' pubblico ufficiale ed esercita
i poteri e le funzioni previsti dalla normativa statale vigente per i
consiglieri  regionali  e  provinciali  di  parita',  in quanto detto
esercizio   sia   compatibile  con  le  competenze  attribuite  dalla
normativa  provinciale  alla  commissione  provinciale  per  le  pari
opportunita', agli organi e alle strutture provinciali.";
      d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
      "9.  Il  consigliere di parita' e, nel caso di sostituzione, il
viceconsigliere   di  parita',  hanno  diritto  ai  permessi  e  alle
indennita'  spettanti  ai  consiglieri  regionali di parita' ai sensi
dell'Art.   6   del   decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  196
(Disciplina  dell'attivita'  delle  consigliere  e dei consiglieri di
parita'  e  disposizioni  in  materia  di  azioni  positive,  a norma
dell'art.  47  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144). La provincia
provvede  al  rimborso  ai  datori  di lavoro degli oneri relativi ai
permessi  retribuiti  spettanti  ai loro dipendenti e al pagamento ai
lavoratori autonomi delle indennita' loro spettanti. Al consigliere e
al  viceconsigliere di parita', ove non siano lavoratori dipendenti o
lavoratori  autonomi  o liberi professionisti, spettano le indennita'
previste  dall'Art.  6,  comma  4, del decreto legislativo n. 196 del
2000.".
    3.  Dopo  l'Art.  12 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n.
41, e' inserito il seguente:
    "Art.  12-bis  (Interventi per l'attuazione del principio di pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna).  - 1. La provincia puo' sostenere
spese per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare,
nell'ambito delle proprie politiche e azioni, il principio di equita'
sociale  e  di  pari  opportunita'  quale dimensione fondamentale nel
processo  di  sviluppo  sostenibile  Ai  fini  di  quanto disposto da
quest'articolo non si applica quanto previsto dall'Art. 12;
      2)  la provincia, inoltre, puo' concedere a soggetti pubblici e
privati   contributi  per  la  realizzazione  dei  progetti  e  delle
iniziative  di  cui  al  comma  1 e per l'adozione di azioni positive
volte alla rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parita',
fino alla copertura della spesa ammissibile;
      3) la giunta provinciale determina i criteri e le modalita' per
la  concessione  e  per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2
nonchÕ  i  casi  di revoca degli stessi e le conseguenti modalita' di
restituzione delle somme eventualmente erogate;
      4) non sono agevolabili ai sensi di quest'articolo i progetti e
le iniziative finanziati sulla base di altre leggi provinciali;
      5)  alla concessione dei contributi, all'assunzione delle spese
e  alla  verifica  dei risultati della realizzazione delle iniziative
previste   da   quest'articolo   provvede  la  struttura  provinciale
competente in materia di pari opportunita' tra uomo e donna.".
    4.  Entro  dodici  mesi dall'entrata in vigore di questa legge la
giunta   provinciale   nomina  il  consigliere/la  consigliera  e  il
viceconsigliere/la viceconsigliera di parita' secondo quanto disposto
dalla  legge  provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da
quest'articolo.  Il  nuovo  consigliere e il nuovo viceconsigliere di
parita'  assumono  i  compiti  e  le  funzioni  previsti  dalla legge
provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da questa legge.
Il consigliere e il viceconsigliere di parita' in carica alla data di
entrata  in vigore di questa legge continuano ad esercitare i compiti
e  le  funzioni loro attribuiti sulla base della normativa previgente
all'entrata  in  vigore  di quest'articolo fino alla nomina del nuovo
consigliere  e  viceconsigliere  di parita'; a seguito di tale nomina
essi decadono dalle funzioni.
    5.   Nella   legge   provinciale  10 dicembre  1993,  n.  41,  le
espressioni:  "il  consigliere  di  parita'" e "il viceconsigliere di
parita'"  sono  sostituite  con  le  espressioni:  "il consigliere/la
consigliera  di  parita'" e "il viceconsigliere/la viceconsigliera di
parita'".
    6.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti da quest'articolo si
provvede secondo le modalita' indicate nelle allegate tabelle A e B.