(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 32 dell'11 agosto 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Premesso   che,  ai  sensi  dell'Art.  2  della  legge  regionale
26 agosto  1996, n. 36, come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale e'
autorizzata  a  erogare  al  Mediocredito  del  Friuli-Venezia Giulia
S.p.a.  disponibilita' finanziarie da destinare a contributi in conto
interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a
condizioni   agevolate,  nel  rispetto  dei  limiti  e  dei  principi
stabiliti  dal  diritto  comunitario,  a favore delle piccole e medie
imprese  commerciali, turistiche e di servizi non eccedenti il limite
di Euro 2.000.000,00;
    Visto  il  regolamento  concernente  criteri  e  modalita' per la
concessione  delle  agevolazioni  sopra citate, approvato con decreto
del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002;
    Visto  il  capo  VI  della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18
concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;
    Visto  l'Art.  73,  comma  3,  della  citata legge regionale, che
dispone  di  integrare i regolamenti che disciplinano le modalita' di
concessione  dei  contributi  alle imprese da parte della Regione, di
enti o societa' partecipati con le disposizioni attuative dei commi 1
e 2 del medesimo articolo;
    Visto  altresi'  l'Art.  76  della citata legge regionale, che al
comma  10  autorizza  - tra l'altro - l'utilizzo delle disponibilita'
finanziarie  di  cui  all'Art. 2 della legge regionale n. 36/1996 per
l'accensione   di   mutui  a  tasso  zero,  a  favore  delle  imprese
danneggiate  dall'alluvione  del  29 agosto  2003  e  localizzate  in
determinati comuni e al comma 13 stabilisce che le relative modalita'
e criteri siano determinati con regolamento;
    Ritenuto  pertanto  necessario integrare il regolamento approvato
con  decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto
2002 con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'Art. 73 e del
comma 13 dell'Art. 76 della legge regionale n. 18/2003;
    Ritenuto  altresi'  di  apportare  al  regolamento  citato alcune
ulteriori   modifiche   di   carattere  tecnico  atte  a  migliorarne
l'operatavita';
    Visto l'Art. 42 dello statuto d'autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1587 del
18 giugno 2004;
                              Decreta:

    Il  «Regolamento  concernente  i  criteri  e  le modalita' per la
concessione  delle  agevolazioni  previste  dall'Art.  2  della legge
regionale  n.  36/1996  come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della
legge  regionale  n.  2/2002»,  approvato  con decreto del Presidente
della  Regione  n.  0250/Pres.  del  21 agosto 2002, e' modificato in
conformita'  al  testo  allegato sub «A» al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 giugno 2004
                                ILLY