(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2004) IL PRESIDENTE Premesso che, ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale e' autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilita' finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi non eccedenti il limite di Euro 2.000.000,00; Visto il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni sopra citate, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002; Visto il capo VI della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»; Visto l'Art. 73, comma 3, della citata legge regionale, che dispone di integrare i regolamenti che disciplinano le modalita' di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione, di enti o societa' partecipati con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo articolo; Visto altresi' l'Art. 76 della citata legge regionale, che al comma 10 autorizza - tra l'altro - l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 36/1996 per l'accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate in determinati comuni e al comma 13 stabilisce che le relative modalita' e criteri siano determinati con regolamento; Ritenuto pertanto necessario integrare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002 con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'Art. 73 e del comma 13 dell'Art. 76 della legge regionale n. 18/2003; Ritenuto altresi' di apportare al regolamento citato alcune ulteriori modifiche di carattere tecnico atte a migliorarne l'operatavita'; Visto l'Art. 42 dello statuto d'autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1587 del 18 giugno 2004; Decreta: Il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni previste dall'Art. 2 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'Art. 158, comma 2, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, e' modificato in conformita' al testo allegato sub «A» al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 giugno 2004 ILLY