(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 20 maggio 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 747 del 10 marzo 2003 E m a n a il seguente regolamento: Regolamento sulla qualita' dell'aria Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10, 11 e 22 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata legge, disciplina il piano generale della qualita' dell'aria, i programmi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico i piani d'azione, nonche' le relative norme tecniche ed i limiti di immissione. 2. Il presente regolamento da' inoltre attuazione alla direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1995 in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, alla direttiva 1999/30/CE del consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo. il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo alla direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, nonche' alla direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria.