(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 20 del 20 maggio 2003)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  747 del
10 marzo 2003
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                Regolamento sulla qualita' dell'aria
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10, 11 e
22 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata
legge,  disciplina  il  piano  generale  della  qualita' dell'aria, i
programmi   per  la  riduzione  e  la  prevenzione  dell'inquinamento
atmosferico i piani d'azione, nonche' le relative norme tecniche ed i
limiti di immissione.
    2.  Il presente regolamento da' inoltre attuazione alla direttiva
1996/62/CE   del  Consiglio  del  27 settembre  1995  in  materia  di
valutazione  e  gestione  della  qualita'  dell'aria  ambiente,  alla
direttiva  1999/30/CE  del consiglio del 22 aprile 1999 concernente i
valori  limite  di  qualita'  dell'aria  ambiente  per il biossido di
zolfo.  il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo  alla  direttiva  2000/69/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio  del  16 novembre  2000  concernente i valori limite per il
benzene  ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, nonche' alla
direttiva  2002/3/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  consiglio del
12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria.