(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 4 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto della legge 1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo: a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati; b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale; e) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati. 2. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione nel territorio della Regione, delle acque minerali, di sorgente e termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente. 3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato. L'entita' economica e la durata della concessione e' disciplinata dalla presente legge. 4. La presente legge reca altresi' disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali.