(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del
                           4 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' ed oggetto della legge

    1.  La  Regione  promuove  la razionale utilizzazione delle acque
minerali,   di  sorgente  e  termali,  tutelando  e  valorizzando  al
contempo:
      a)   l'assetto   ambientale   e   idrogeologico  dei  territori
interessati;
      b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche
presenti nel territorio regionale;
      e) il  complessivo  sviluppo  sostenibile,  sia  economico  che
sociale dei territori interessati.
    2.  La  presente  legge  disciplina la ricerca, la coltivazione e
l'utilizzazione  nel  territorio della Regione, delle acque minerali,
di  sorgente  e  termali,  riconosciute tali ai sensi della normativa
vigente.
    3.  La  coltivazione  si  esercita  attraverso lo strumento della
concessione  a  titolo  oneroso  ed  a  tempo  determinato. L'entita'
economica  e  la  durata  della  concessione  e'  disciplinata  dalla
presente legge.
    4. La presente legge reca altresi' disposizioni per la promozione
e  la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione
delle risorse territoriali degli ambiti termali.