(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 4 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geomorfologici, sociali ed economici, al fine di promuovere l'uguaglianza tra le diverse aree territoriali della Regione e favorire l'esercizio dei diritti delle persone. 2. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge, rivolti alle amministrazioni comunali, ai residenti e alle imprese, sono attuati in armonia con la legislazione regionale e con gli strumenti ordinari della programmazione regionale e ne assumono gli obiettivi di conservazione, protezione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse rurali, naturali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche, nonche' di sviluppo dei servizi, dei presidi produttivi e dei livelli occupazionali. 3. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge sono sviluppati in coerenza con la promozione e lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), e dal programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 (programma di riordino territoriale).