(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 29 del 4 agosto 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1. La presente legge detta disposizioni per sostenere lo sviluppo
sociale  e  civile  dei  territori  dei  comuni  montani  e di minore
dimensione  demografica,  che  si  trovano  in  situazione di disagio
derivante   da   fattori   demografici,  geomorfologici,  sociali  ed
economici,  al  fine  di promuovere l'uguaglianza tra le diverse aree
territoriali  della  Regione e favorire l'esercizio dei diritti delle
persone.
    2.  Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge,
rivolti  alle  amministrazioni comunali, ai residenti e alle imprese,
sono  attuati  in  armonia  con  la  legislazione regionale e con gli
strumenti  ordinari  della programmazione regionale e ne assumono gli
obiettivi   di   conservazione,   protezione   e  valorizzazione  del
territorio  e  delle  sue  risorse  rurali, naturali, paesaggistiche,
architettoniche,  culturali  e  turistiche,  nonche'  di sviluppo dei
servizi, dei presidi produttivi e dei livelli occupazionali.
    3.  Le  iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge
sono  sviluppati  in  coerenza  con la promozione e lo sviluppo delle
gestioni  associate  di  funzioni  e servizi comunali, secondo quanto
previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (disposizioni in
materia  di  programma  di  riordino territoriale e di incentivazione
delle  forme  associative  di  comuni),  e  dal programma di riordino
territoriale  approvato  con  deliberazione  del  consiglio regionale
17 dicembre 2003, n. 225 (programma di riordino territoriale).