(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 13 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana) cosi' come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27; Visto l'Art. 27 della legge regionale n. 30/2003, che prevede l'adozione del regolamento di attuazione; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 27 luglio 2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione di cui all'Art. 27 della legge regionale n. 30/2003 denominato «regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana)»; Emana: il seguente regolamento: