(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del
                           13 agosto 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista  la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle
attivita'  agrituristiche  in  Toscana)  cosi'  come modificata dalla
legge regionale 28 maggio 2004, n. 27;
    Visto  l'Art.  27  della  legge regionale n. 30/2003, che prevede
l'adozione del regolamento di attuazione;
    Vista la deliberazione del consiglio regionale del 27 luglio 2004
con  la  quale e' stato approvato il regolamento di attuazione di cui
all'Art.  27 della legge regionale n. 30/2003 denominato «regolamento
di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina
delle attivita' agrituristiche in Toscana)»;
                               Emana:
il seguente regolamento: