(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 34 del 25 agosto 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto il testo del disegno di legge n. 106/1, recante «Interventi
per   lo  sviluppo  del  trasporto  combinato»,  approvato  dalla  IV
commissione permanente nella seduta del 9 novembre 2000;
    Rilevato  che,  con  nota  n.  1415  di  data 5 febbraio 2001, la
rappresentanza  permanente  ha  notificato  alla  direzione  generale
dell'energia  e  dei  trasporti  della  Commissione europea, ai sensi
dell'Art.  88,  paragrafo  3  del  trattato  C.E., il regime di aiuti
relativo  al disegno di legge sopra citato e che tale regime e' stato
iscritto  nel  registro  degli  aiuti  notificati  sotto il numero n.
134/2001;
    Vista  la decisione della Commissione europea di data 11 novembre
2003, con la quale la Commissione stessa ha deciso:
      di  chiedere  all'Italia,  in  applicazione del procedimento ex
Art.  88,  paragrafo  2  del  Trattato  C.E. di presentare le proprie
osservazioni e di fornire tutte le informazioni che possono risultare
utili  per valutare l'aiuto allo sviluppo di nuovi servizi ferroviari
e marittimi (ex Art. 8, del disegno di legge n. 106/1);
      di   considerare   le  restanti  misure  di  aiuto  notificate,
compatibili  con  il  Trattato  in  virtu' dell'Art. 87, paragrafo 3,
lettera c) del Trattato medesimo;
    Vista la nota di data 1° dicembre 2003 con la quale il segretario
generale  del consiglio regionale comunica che il disegno di legge n.
106/1/A, presentato nel corso dell'ottava legislatura, e' decaduto di
diritto  alla  scadenza  della  legislatura avvenuta in data 7 giugno
2003  ed  invita  pertanto  a  riformulare  la  richiamata iniziativa
legislativa;
    Vista  la deliberazione di data 29 dicembre 2003, n. 4149, con la
quale  la  giunta  regionale  ha riapprovato il richiamato disegno di
legge, recante «Interventi per lo sviluppo, del trasporto combinato»,
nel testo autorizzato dalla Commissione europea;
    Considerato  che il medesimo disegno di legge, e' stato approvato
dal  consiglio  regionale,  nella  seduta  del  25 febbraio  2004  e,
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  n. 12 di data
24 marzo 2004, ha assunto la denominazione di legge regionale di data
22 marzo  2004,  n.  7  «Interventi  per  lo  sviluppo  del trasporto
combinato»;
    Rilevato  che, l'Art. 7 della richiamata legge regionale, prevede
che  la  giunta  regionale  stabilisca le modalita' ed i tempi per la
presentazione  delle  domande di finanziamento, nonche' i criteri per
la   valutazione   delle  domande  e  le  modalita'  di  riparto  dei
finanziamenti;
    Visto  il  testo  predisposto dalla competente direzione centrale
della   pianificazione   territoriale,   della   mobilita'   e  delle
infrastrutture  di  trasporto,  conforme  a quello gia' informalmente
esaminato  dalla  Commissione europea, nell'ambito della procedura di
notifica dell'originario disegno di legge n. 106/l/A;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  di  data
18 giugno 2004, n. 1609;
                              Decreta:

    E'  approvato,  il  regolamento  di  attuazione dell'Art. 7 della
legge  regionale  22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del
trasporto  combinato»,  nel  testo allegato al presente provvedimento
quale parte interante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 giugno 2004
                                ILLY