(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 25 agosto 2004) IL PRESIDENTE Visto il testo del disegno di legge n. 106/1, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», approvato dalla IV commissione permanente nella seduta del 9 novembre 2000; Rilevato che, con nota n. 1415 di data 5 febbraio 2001, la rappresentanza permanente ha notificato alla direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea, ai sensi dell'Art. 88, paragrafo 3 del trattato C.E., il regime di aiuti relativo al disegno di legge sopra citato e che tale regime e' stato iscritto nel registro degli aiuti notificati sotto il numero n. 134/2001; Vista la decisione della Commissione europea di data 11 novembre 2003, con la quale la Commissione stessa ha deciso: di chiedere all'Italia, in applicazione del procedimento ex Art. 88, paragrafo 2 del Trattato C.E. di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni che possono risultare utili per valutare l'aiuto allo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi (ex Art. 8, del disegno di legge n. 106/1); di considerare le restanti misure di aiuto notificate, compatibili con il Trattato in virtu' dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato medesimo; Vista la nota di data 1° dicembre 2003 con la quale il segretario generale del consiglio regionale comunica che il disegno di legge n. 106/1/A, presentato nel corso dell'ottava legislatura, e' decaduto di diritto alla scadenza della legislatura avvenuta in data 7 giugno 2003 ed invita pertanto a riformulare la richiamata iniziativa legislativa; Vista la deliberazione di data 29 dicembre 2003, n. 4149, con la quale la giunta regionale ha riapprovato il richiamato disegno di legge, recante «Interventi per lo sviluppo, del trasporto combinato», nel testo autorizzato dalla Commissione europea; Considerato che il medesimo disegno di legge, e' stato approvato dal consiglio regionale, nella seduta del 25 febbraio 2004 e, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 12 di data 24 marzo 2004, ha assunto la denominazione di legge regionale di data 22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»; Rilevato che, l'Art. 7 della richiamata legge regionale, prevede che la giunta regionale stabilisca le modalita' ed i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento, nonche' i criteri per la valutazione delle domande e le modalita' di riparto dei finanziamenti; Visto il testo predisposto dalla competente direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilita' e delle infrastrutture di trasporto, conforme a quello gia' informalmente esaminato dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura di notifica dell'originario disegno di legge n. 106/l/A; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale di data 18 giugno 2004, n. 1609; Decreta: E' approvato, il regolamento di attuazione dell'Art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte interante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 giugno 2004 ILLY