(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 35 del 1° settembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  14  della  legge  regionale  24 giugno 1993, n. 49
(Norme  per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e
successive  modifiche  ed  integrazioni  che  prevede che, al fine di
sostenere  e  incentivare la natalita', i comuni eroghino assegni una
tantum  per  la  nascita  di  ciascun  figlio,  a  favore  dei nuclei
familiari  in  cui  almeno  uno  dei  genitori,  cittadino italiano o
comunitario o in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'Art.
9  del  decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'Art. 9,
comma  1,  della legge n. 189/2002, e' residente in Regione da almeno
dodici  mesi  alla data del parto; prescindendo dal tale requisito se
il  genitore  e'  discendente  di  corregionali  all'estero, anche di
seconda generazione;
    Visto  l'Art.  3, comma 49 della legge regionale 26 gennaio 2004,
n.  1 che stabilisce che gli assegni di maternita' di cui all'Art. 14
della  legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 siano liquidati al netto
di  quello statale di Euro 1.000 di cui all'Art. 21 del decreto-legge
30 settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti  per favorire lo
sviluppo  e  per  la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici),
convertito  con  modificazioni  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ove previsto;
    Atteso  che  il  comma 5 del succitato Art. 14 stabilisce che con
regolamento  siano  fissati,  in particolare, i limiti di reddito del
nucleo  familiare  oltre  i  quali il beneficio non e' riconoscibile,
nonche' i termini di presentazione delle domande;
    Visto  il  regolamento predisposto dalla direzione centrale della
salute e della protezione sociale, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2007 di data
29 luglio 2004;
                              Decreta:

    E' approvato il «Regolamento concernente i criteri di concessione
da  parte  dei comuni dell'assegno di natalita' «una tantum» previsto
dall'Art.  14  della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per
il  sostegno  delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive
modifiche   ed   integrazioni»,   nel   testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 5 agosto 2004
                          p. il presidente:
                    Il vice presidente: Moretton