(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 1° settembre 2004) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e successive modifiche ed integrazioni che prevede che, al fine di sostenere e incentivare la natalita', i comuni eroghino assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'Art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'Art. 9, comma 1, della legge n. 189/2002, e' residente in Regione da almeno dodici mesi alla data del parto; prescindendo dal tale requisito se il genitore e' discendente di corregionali all'estero, anche di seconda generazione; Visto l'Art. 3, comma 49 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 che stabilisce che gli assegni di maternita' di cui all'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 siano liquidati al netto di quello statale di Euro 1.000 di cui all'Art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ove previsto; Atteso che il comma 5 del succitato Art. 14 stabilisce che con regolamento siano fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali il beneficio non e' riconoscibile, nonche' i termini di presentazione delle domande; Visto il regolamento predisposto dalla direzione centrale della salute e della protezione sociale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2007 di data 29 luglio 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' «una tantum» previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 agosto 2004 p. il presidente: Il vice presidente: Moretton