(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 1° settembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 recante «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolta»; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 0454/Pres. con il quale e' stato approvato il «Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolta»; Vista la delibera della giunta regionale n. 1388 di data 28 maggio 2004 con la quale sono state approvate in via preliminare, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 17/2000, modifiche e integrazioni relative all'Art. 4 del «Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolta», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0454/Pres.; Preso atto del parere favorevole espresso dalla competente III Commissione consiliare nella seduta del 14 luglio 2004, in ordine alle modifiche ed integrazioni relative all'Art. 4 del sopraccitato regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1931 di data 22 luglio 2004; Decreta: Sono approvate, ai sensi dell'Art. 9, comma 1 della legge regionale n. 17/2000, le modifiche e le integrazioni al «Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di «progetti antiviolenza», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0454/Pres. del 28 novembre 2001, nel testo allegato sub a) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino della Regione. Trieste, 28 luglio 2004 ILLY