(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 32 del 5 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
           Stagione venatoria, giornate e orari di caccia
    1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre
e  termina  il  31 gennaio  di  ogni  anno.  L'esercizio venatorio e'
consentito,  anche  con  l'ausilio  del  cane,  in forma vagante o da
appostamento fisso o temporaneo.
    2.  Per  l'intera  stagione venatoria la caccia e' consentita per
tre  giorni  alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra
il  lunedi',  il  mercoledi',  il  giovedi', il sabato e la domenica;
l'esercizio  venatorio  e'  praticabile  a  partire  da  un'ora prima
dell'alba fino al tramonto.
    3.  Le  province  possono  posticipare l'apertura della caccia in
forma  vagante  sino  al  1° ottobre  per  una maggior  tutela  delle
produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna
stanziale.
    4.  Le  province,  previo  parere  dell'Istituto nazionale per la
fauna  selvatica  (INFS),  possono  anticipare  sino  al 1° settembre
l'apertura   della  caccia,  nella  forma  da  appostamento  fisso  e
temporaneo,  alle  specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora
(Streptopelia  turtur)  e merlo, anticipando in misura corrispondente
il termine di chiusura.
    5.  Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante
e  all'uso  del  cane  nel  periodo  compreso tra il 1° gennaio ed il
31 gennaio.   Le  province  possono  altresi'  prevedere  limitazioni
all'uso  del cane da seguita nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed
il 31 gennaio.
    6.  Le  province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni
di   martedi'  e  venerdi',  sentito  l'INFS,  possono  regolamentare
l'esercizio  venatorio  da appostamento fisso all'avifauna migratoria
nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo
con due giornate settimanali.
    7.   La  Regione  puŒ,  con  provvedimento  del  dirigente  della
direzione  della  giunta  regionale  competente  per materia, sentito
l'INFS,  vietare  o  ridurre,  per  periodi  determinati  la caccia a
determinate  specie,  in  relazione  al  loro  sfavorevole  stato  di
conservazione o per altre calamita'.