(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Stagione venatoria, giornate e orari di caccia 1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio e' consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo. 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia e' consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedi', il mercoledi', il giovedi', il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio e' praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto. 3. Le province possono posticipare l'apertura della caccia in forma vagante sino al 1° ottobre per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale. 4. Le province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1° settembre l'apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (Streptopelia turtur) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura. 5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio. Le province possono altresi' prevedere limitazioni all'uso del cane da seguita nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio. 6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi', sentito l'INFS, possono regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali. 7. La Regione pu, con provvedimento del dirigente della direzione della giunta regionale competente per materia, sentito l'INFS, vietare o ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamita'.