(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
                           25 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
        Modifica dell'Art. 8 della legge regionale n. 31/1998
    1.  Nel  comma  2  dell'Art.  8 della legge regionale 9 settembre
1998,  n.  31  (Norme  in materia di trasporto pubblico locale), come
modificato  dalla legge regionale n. 17/2003, le parole «cinque anni»
sono sostituite dalle parole «sette anni».
    2. Nel comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 31/1998, come
modificato dalla legge regionale n. 17/2003, le parole «la cui durata
tuttavia  e'  prorogabile  fino  all'entrata  in vigore dei contratti
relativi  ai servizi aggiudicati ai sensi dello stesso articolo» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Gli affidamenti derivanti da procedure
non  ad  evidenza  pubblica  cessano la loro efficacia al termine del
periodo  transitorio  previsto  al  presente comma e al comma 2-bis),
ferma  restando  la prorogabilita' della loro durata fino all'entrata
in  vigore  dei  contratti  relativi  ai servizi aggiudicati ai sensi
dell'Art. 5.».