(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'Art. 8 della legge regionale n. 31/1998 1. Nel comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), come modificato dalla legge regionale n. 17/2003, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «sette anni». 2. Nel comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla legge regionale n. 17/2003, le parole «la cui durata tuttavia e' prorogabile fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli affidamenti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica cessano la loro efficacia al termine del periodo transitorio previsto al presente comma e al comma 2-bis), ferma restando la prorogabilita' della loro durata fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dell'Art. 5.».