(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto, ambito di applicazione e finalita' 1. La Regione, in attuazione dell'Art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), disciplina le modalita' di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprieta' degli enti pubblici territoriali. 2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti sportivi di proprieta' di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attivita' sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attivita' ricreative e sociali di interesse pubblico. 3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti sportivi situati incomuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport. 4. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini.