(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
                           25 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Oggetto, ambito di applicazione e finalita'
    1.  La Regione, in attuazione dell'Art. 90, comma 25, della legge
27 dicembre  2002,  n. 289 recante disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003),
disciplina  le  modalita'  di  affidamento  a  terzi  degli  impianti
sportivi di proprieta' degli enti pubblici territoriali.
    2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli
impianti  sportivi  di  proprieta'  di enti pubblici territoriali non
gestiti  direttamente  dagli enti medesimi, intesi quali strutture in
cui  possono  praticarsi  attivita'  sportive  di  qualsiasi  livello
eventualmente   associate   ad  attivita'  ricreative  e  sociali  di
interesse pubblico.
    3.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  presente  legge  gli
impianti sportivi situati incomuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche
di palazzi dello sport.
    4.  L'uso  degli  impianti  sportivi deve essere aperto a tutti i
cittadini.