(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
                           25 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a
    1.  La  Regione, nell'ambito delle finalita' indicate dall'Art. 1
della   legge   1° agosto   2003,   n.   206   (Disposizioni  per  il
riconoscimento  della  funzione  sociale svolta dagli oratori e dagli
enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro
ruolo),  riconosce  il  ruolo  educativo,  formativo,  aggregativo  e
sociale  svolto  nella  comunita'  locale, attraverso le attivita' di
oratorio o attraverso attivita' similari, dall'ente parrocchia, dagli
istituti   religiosi   cattolici   e  dagli  oratori  appartenenti  a
specifiche  associazioni  nazionali, nonche' da soggetti appartenenti
ad  altre  confessioni  religiose  per le quali lo Stato ha stipulato
un'intesa ai sensi dell'Art. 8, comma 3 della Costituzione.
    2. Le attivita' di cui al comma 1 integrano l'attivita' educativa
della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla
socializzazione   dei   minori,   adolescenti  e  giovani,  offrendo,
altresi',  un'opportunita'  educativa  nelle  situazioni  di  disagio
minorile.