(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a 1. La Regione, nell'ambito delle finalita' indicate dall'Art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunita' locale, attraverso le attivita' di oratorio o attraverso attivita' similari, dall'ente parrocchia, dagli istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonche' da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'Art. 8, comma 3 della Costituzione. 2. Le attivita' di cui al comma 1 integrano l'attivita' educativa della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla socializzazione dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresi', un'opportunita' educativa nelle situazioni di disagio minorile.