(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del
                           6 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Ambito di applicazione del decreto-legge n. 168/2004

    1. Sono escluse dalle riduzioni di spesa per l'acquisto di beni e
servizi  di  cui  all'art.  1,  comma 11, del decreto-legge 12 luglio
2004,  n.  168  (Interventi  urgenti  per il contenimento della spesa
pubblica),  convertito  con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004,
n.  191,  quelle  effettuate  dalla Regione e dagli enti dipendenti e
destinate a:
      a) sanita';
      b) interventi di carattere sociale;
      c) istruzione e formazione;
      d) protezione civile;
      e) difesa del suolo e dagli incendi boschivi;
      f) trasporto pubblico locale.
    2.  Non  costituiscono. spese per l'acquisto di beni e servizi le
somme destinate al pagamento di:
      a) imposte e tasse;
      b) canoni di locazione e leasing ed altri canoni;
      c) rimborsi per personale comandato.
    3. Sono altresi' escluse le spese destinate alla realizzazione di
programmi comunitari.
    4.  Sono  escluse  per l'Istituto regionale per la programmazione
economica  della Toscana (IRPET), in quanto ente di ricerca, le spese
per studi ed incarichi di consulenza esterni.