(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 6 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione del decreto-legge n. 168/2004 1. Sono escluse dalle riduzioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, quelle effettuate dalla Regione e dagli enti dipendenti e destinate a: a) sanita'; b) interventi di carattere sociale; c) istruzione e formazione; d) protezione civile; e) difesa del suolo e dagli incendi boschivi; f) trasporto pubblico locale. 2. Non costituiscono. spese per l'acquisto di beni e servizi le somme destinate al pagamento di: a) imposte e tasse; b) canoni di locazione e leasing ed altri canoni; c) rimborsi per personale comandato. 3. Sono altresi' escluse le spese destinate alla realizzazione di programmi comunitari. 4. Sono escluse per l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in quanto ente di ricerca, le spese per studi ed incarichi di consulenza esterni.