(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del
                           6 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1. La presente legge definisce:
      a) le  modalita'  di  raccordo  strutturale e funzionale tra la
Regione  e  le  professioni  intellettuali  regolamentate dallo Stato
mediante la costituzione di Ordini o Collegi;
      b) le  modalita'  di  raccordo  funzionale  tra la Regione e le
associazioni professionali;
      c) l'istituzione  e i compiti della Commissione regionale delle
professioni e delle associazioni professionali.