(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 6 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge definisce: a) le modalita' di raccordo strutturale e funzionale tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di Ordini o Collegi; b) le modalita' di raccordo funzionale tra la Regione e le associazioni professionali; c) l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.