(Pubblicato   nel   supplemento  straordinario  n.  2  al  Bollettino
     ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 16 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione,  con  la  presente  legge, valorizza, sostiene e
promuove  il  consolidamento  e  lo  sviluppo  di  sistemi produttivi
locali,   individuati   quali  distretti  rurali  e  quali  distretti
agroalimentari  di  qualita', ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del
decreto   legislativo   18   maggio  2001,  n.  228  (Orientamento  e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge
5 marzo, 2001, n. 57).
    2.  La  Regione, a questo scopo e coerentemente con l'art. 21 del
decreto   legislativo   18   maggio  2001,  n.  228  (Orientamento  e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge
5  marzo,  2001,  n.  57) e la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19:
«Norme  per  la  tutela,  governo  ed  uso  del  territorio  -  Legge
urbanistica    della   Calabria»,   interviene   mediante   politiche
finalizzate a:
      a) valorizzare   le   produzione  agricole  ed  agro-alimentari
enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
      b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera
e di multifiliera;
      c) predisporre  condizioni  infrastrutturali di servizio e alle
esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;
      d) garantire la sicurezza degli alimenti;
      e) sostenere   la   proiezione   sui   mercati   nazionali   ed
internazionali delle imprese;
      f) migliorare    la   qualita'   territoriale,   ambientale   e
paesaggistica dello spazio rurale;
      g) predisporre  strumenti  tecnici che favoriscono investimenti
aventi  quali  precipuo  obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra
imprese dell'agro-alimentare;
      h) contribuire     al    mantenimento    ed    alla    crescita
dell'occupazione.
    3.   La   Regione  pertanto  realizza,  attraverso  strumenti  di
programmazione   negoziata,   il  coordinamento  degli  strumenti  di
politica   agraria  e  rurale,  con  il  coinvolgimento  delle  altre
istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.