(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 20 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONAlE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono prodotti per la soddisfazione dei bisogni dell'utente e sono erogati nel rispetto dei principi di universalita', di accessibilita', di socialita', di eguaglianza, di continuita', di qualita' e di trasparenza, garantendo l'uso sostenibile delle risorse naturali. 2. Per assicurare economicita' e trasparenza in funzione del migliore soddisfacimento della domanda di servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Regione in particolare promuove: a) la separazione fra le funzioni di programmazione, amministrazione e controllo attribuite alla pubblica amministrazione e le attivita' di produzione ed erogazione dei servizi affidate a dei soggetti di diritto privato e di natura imprenditoriale, che assumono il relativo rischio di impresa; b) lo sviluppo di un sistema concorrenziale quale condizione per assicurare efficienza nella produzione dei servizi, favorendo processi di aggregazione delle piccole e medie imprese; c) la tutela dei consumatori, attraverso la partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2001, n. 30 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" e delle associazioni degli enti locali, ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali.