(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del
                           20 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONAlE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono prodotti
per  la  soddisfazione  dei  bisogni  dell'utente  e sono erogati nel
rispetto   dei  principi  di  universalita',  di  accessibilita',  di
socialita',   di  eguaglianza,  di  continuita',  di  qualita'  e  di
trasparenza, garantendo l'uso sostenibile delle risorse naturali.
    2.  Per  assicurare  economicita'  e  trasparenza in funzione del
migliore  soddisfacimento  della domanda di servizi pubblici locali a
rilevanza economica, la Regione in particolare promuove:
      a) la   separazione   fra   le   funzioni   di  programmazione,
amministrazione  e controllo attribuite alla pubblica amministrazione
e le attivita' di produzione ed erogazione dei servizi affidate a dei
soggetti di diritto privato e di natura imprenditoriale, che assumono
il relativo rischio di impresa;
      b) lo  sviluppo  di  un sistema concorrenziale quale condizione
per  assicurare  efficienza  nella  produzione dei servizi, favorendo
processi di aggregazione delle piccole e medie imprese;
      c) la  tutela  dei  consumatori,  attraverso  la partecipazione
delle  associazioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2001, n. 30
"Norme  per  la  tutela  dei  consumatori  e  degli  utenti"  e delle
associazioni  degli  enti locali, ambientaliste, delle organizzazioni
sindacali e delle associazioni imprenditoriali.