(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del
                           27 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 126/1995

    1.  L'Art.  9 della legge regionale n. 126/1995 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 9 (requisiti e cause ostative). - 1. Il difensore civico e'
nominato  dal  consiglio  regionale  tra  i  cittadini  che  siano in
possesso  di  diploma di laurea con significativa esperienza in campo
giuridico   e  amministrativo  e  dei  requisiti  per  l'elezione  al
consiglio  regionale. L'incarico di difensore civico e' incompatibile
con   ogni  carica  elettiva  pubblica  o  di  direzione  politica  e
sindacale,  nonche'  con  attivita'  di lavoro subordinato pubblico o
privato.  Le  attivita'  libero  professionali  non devono inibire la
giornaliera   assiduita'   delle   funzioni   di   difensore  civico.
Nell'espletamento  delle  proprie  funzioni  il  difensore  civico e'
tenuto  ad  astenersi da attivita' professionali attraverso cui possa
configurarsi qualsiasi forma di interesse.
    2.   Ove   la   nomina  riguardi  i  soggetti  in  condizioni  di
ineleggibilita'  o  di  incompatibilita',  ai  sensi  della  legge n.
154/1981,  la  relativa  causa  deve cessare, pena la decadenza dalla
carica,  entro il termine di cinque giorni dalla data di insediamento
o,   nell'ipotesi   di   causa   sopravvenuta,  dalla  data  del  suo
verificarsi.
    3.  Al  difensore civico si applicano le disposizioni di cui alla
legge  regionale  21 luglio  1983,  n.  46, in materia di pubblicita'
della  situazione  patrimoniale  dei  titolari  di cariche elettive e
direttive;  i  documenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
regionale  n.  46/1983 sono depositati presso l'ufficio di presidenza
del consiglio regionale».