(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 126/1995 1. L'Art. 9 della legge regionale n. 126/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (requisiti e cause ostative). - 1. Il difensore civico e' nominato dal consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l'elezione al consiglio regionale. L'incarico di difensore civico e' incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, nonche' con attivita' di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attivita' libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduita' delle funzioni di difensore civico. Nell'espletamento delle proprie funzioni il difensore civico e' tenuto ad astenersi da attivita' professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse. 2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita', ai sensi della legge n. 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di cinque giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. 3. Al difensore civico si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 46, in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive; i documenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 46/1983 sono depositati presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale».