(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del
                           27 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Sostituzione dell'Art. 13 della legge regionale n. 141/1997

    1.  L'Art. 13 della legge regionale n. 141/1997 nel testo vigente
all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e' sostituito con il
seguente:
    «Art.  13  (Criteri generali di applicazione). - 1. La Regione in
sede  di  prima  formazione  del P.D.M., utilizza e razionalizza, per
quanto  compatibili,  le  indicazioni  fornite  dai  «Piani  spiaggia
comunali»  vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge.
    2.  Il  P.D.M.  di cui all'Art. 6 della legge regionale 12 aprile
1983, n. 18 definisce la normativa di dettaglio».