(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 13 della legge regionale n. 141/1997 1. L'Art. 13 della legge regionale n. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in vigore della presente legge e' sostituito con il seguente: «Art. 13 (Criteri generali di applicazione). - 1. La Regione in sede di prima formazione del P.D.M., utilizza e razionalizza, per quanto compatibili, le indicazioni fornite dai «Piani spiaggia comunali» vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il P.D.M. di cui all'Art. 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 definisce la normativa di dettaglio».