(Pubblicata nel 3° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. A norma dell'Art. 123, comma 2, della Costituzione, le leggi di revisione dello Statuto regionale sono approvate dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su identico testo. 2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il presidente del consiglio regionale, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo, dispone l'immediata pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'intestazione: «Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'Art. 123 della costituzione, seguita dal titolo della legge, completata con, l'indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge e' inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell'Art. 123, comma 3, della costituzione. 3. La legge di cui al comma 2 e' inserita nel Bollettino ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione. 4. I tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorrono dalla data della pubblicazione. 5. Il Bollettino ufficiale contenente la pubblicazione di cui al comma 2 e' immediatamente trasmesso al Governo.