(Pubblicata  nel  3°  suppl.  al  Bollettino  ufficiale della Regione
                 Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
    1.  A  norma dell'Art. 123, comma 2, della Costituzione, le leggi
di  revisione  dello  Statuto  regionale sono approvate dal consiglio
regionale  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  con  due
deliberazioni  successive  adottate  ad  intervallo non minore di due
mesi su identico testo.
    2.  Entro  tre  giorni dalla seconda deliberazione, il presidente
del    consiglio    regionale,    attestando   l'intervenuta   doppia
deliberazione  sull'identico testo, dispone l'immediata pubblicazione
della   legge   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione,   con
l'intestazione:  «Testo di legge di revisione statutaria approvato in
seconda  votazione  a norma dell'Art. 123 della costituzione, seguita
dal  titolo  della  legge,  completata  con, l'indicazione della data
della  seconda  approvazione,  e dal testo della legge. Dopo il testo
della  legge  e'  inserito  l'avvertimento  che  entro  tre  mesi  un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il  consiglio  regionale possono chiedere che si proceda a referendum
popolare, a norma dell'Art. 123, comma 3, della costituzione.
    3.  La  legge  di  cui  al  comma  2  e'  inserita nel Bollettino
ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero
d'ordine e senza formula di promulgazione.
    4.  I tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum
e  per  la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste
decorrono dalla data della pubblicazione.
    5.  Il Bollettino ufficiale contenente la pubblicazione di cui al
comma 2 e' immediatamente trasmesso al Governo.