(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.
                       42 del 19 ottobre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Interpretazione   autentica   dell'Art.   1   della  legge  regionale
                       22 novembre 1988, n. 63
    1.  Il  rinvio  fatto dall'Art. 1, comma 1, della legge regionale
22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennita'
di  bilinguismo  al  personale  ispettivo,  direttivo e docente delle
istituzioni  scolastiche  ed  educative  della Regione autonoma Valle
d'Aosta),  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 maggio  1988,  n. 287 (Norme per la corresponsione dell'indennita'
di  bilinguismo  al  personale  dei  comparti del pubblico impiego in
servizio  presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  Regione autonoma a
statuto    speciale    Valle    d'Aosta),   per   la   determinazione
dell'indennita'   mensile   di  bilinguismo  spettante  al  personale
ispettivo,  direttivo  e  docente  delle  istituzioni  scolastiche ed
educative  dipendenti dalla Regione deve intendersi, fatto anche alle
fonti contrattuali contenenti discipline di esso sostitutive.