(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 42 del 19 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'Art. 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 1. Il rinvio fatto dall'Art. 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione autonoma Valle d'Aosta), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 (Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta), per la determinazione dell'indennita' mensile di bilinguismo spettante al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione deve intendersi, fatto anche alle fonti contrattuali contenenti discipline di esso sostitutive.