(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del
                          21 ottobre 2004)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
    Visti  gli articoli 24 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003,
n. 7;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 51-13704 del
18 ottobre 2004;

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Ripartizione e ambito di applicazione

    1.  Per  il  finanziamento  delle  attivita' conseguenti il primo
intervento,   il   soccorso,   il  superamento  dell'emergenza  e  la
solidarieta', in occasione di calamita' naturali di livello b) di cui
all'Art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assegnata
alle  province,  ad  integrazione  delle  disponibilita'  degli  enti
locali,  una  quota  del  «Fondo  regionale  di  protezione  civile»,
previsto  dal  secondo  comma dell'Art. 23 della legge regionale n. 7
del 14 aprile 2003.
    2. La Regione Piemonte trasferisce annualmente alle province, una
aliquota  complessiva  pari  al  60%  della  disponibilita' di cui al
capitolo  n.  14144  del  bilancio  della  Regione  istituito «per le
attivita'   conseguenti   il  primo  intervento,  il  soccorso  e  il
superamento  dell'emergenza  e  la solidarieta' ad integrazione delle
disponibilita' degli enti locali».
    3.  Tale aliquota e' definita annualmente con provvedimento della
giunta   regionale  sulla  base  della  rendicontazione  delle  spese
sostenute nell'anno precedente e delle previsioni di spesa.
    4.   La   ripartizione   percentuale  fra  le  otto  province  e'
determinata  sulla base di criteri e parametri che saranno concordati
fra le stesse province.
    5.  Il  presente  regolamento  disciplina  pertanto il ricorso da
parte  delle  strutture regionali competenti in materia di protezione
civile, al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni
e  servizi  per  le  attivita'  conseguenti  il  primo intervento, il
soccorso,   il  superamento  dell'emergenza  e  la  solidarieta',  ad
integrazione   delle   disponibilita'   degli  enti  locali,  qualora
sussistano  le  condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge
regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione
civile).
    6.  L'acquisizione  in  economia di beni e servizi da parte della
Regione e' ammessa:
      a) ad   integrazione   delle   risorse   delle   province   per
l'espletamento  delle attivita', previste per fronteggiare gli eventi
di  cui  all'Art.  2,  comma  2,  lettera b) della legge regionale n.
7/2003;
      b) ad  integrazione delle risorse dei comuni per l'espletamento
delle  attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'Art.
2,  comma  2,  lettera  a)  della  legge regionale n. 7/2003, in casi
eccezionali  e in presenza di elevata criticita', su richiesta, delle
province  qualora le stesse non dispongano delle risorse necessarie a
soddisfare le esigenze espresse dai comuni;
      c) in  concorso  alle  iniziative del dipartimento nazionale di
protezione  civile  per  l'espletamento  delle attivita' previste per
fronteggiare  gli  eventi di cui al'Art. 2, comma 2, lettera c) della
legge  regionale  n.  7/2003,  e  per  attivita'  di  solidarieta' in
presenza di crisi internazionali.