(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2004) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Visti gli articoli 24 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ripartizione e ambito di applicazione 1. Per il finanziamento delle attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarieta', in occasione di calamita' naturali di livello b) di cui all'Art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assegnata alle province, ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali, una quota del «Fondo regionale di protezione civile», previsto dal secondo comma dell'Art. 23 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003. 2. La Regione Piemonte trasferisce annualmente alle province, una aliquota complessiva pari al 60% della disponibilita' di cui al capitolo n. 14144 del bilancio della Regione istituito «per le attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarieta' ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali». 3. Tale aliquota e' definita annualmente con provvedimento della giunta regionale sulla base della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente e delle previsioni di spesa. 4. La ripartizione percentuale fra le otto province e' determinata sulla base di criteri e parametri che saranno concordati fra le stesse province. 5. Il presente regolamento disciplina pertanto il ricorso da parte delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi per le attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarieta', ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali, qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile). 6. L'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Regione e' ammessa: a) ad integrazione delle risorse delle province per l'espletamento delle attivita', previste per fronteggiare gli eventi di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 7/2003; b) ad integrazione delle risorse dei comuni per l'espletamento delle attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'Art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 7/2003, in casi eccezionali e in presenza di elevata criticita', su richiesta, delle province qualora le stesse non dispongano delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze espresse dai comuni; c) in concorso alle iniziative del dipartimento nazionale di protezione civile per l'espletamento delle attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui al'Art. 2, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 7/2003, e per attivita' di solidarieta' in presenza di crisi internazionali.