(Pubblicata nel 1° suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 29 ottobre 2004 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'Art. 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 1. Il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'Art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005) e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, e' autorizzato, per la stagione venatoria 2004/2005, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (Passer domesticus italiae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. La Regione, su parere motivato delle province, puo' limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.».