(Pubblicata  nel  1°  suppl.  ord. Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 40 del 29 ottobre 2004

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
   Modifica dell'Art. 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18

    1. Il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n.
18  (Disciplina  delle  deroghe  previste dall'Art. 9 della direttiva
79/409/CEE   del   consiglio,   del   2 aprile  1979,  relativa  alla
conservazione  degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per
la stagione venatoria 2004/2005) e' sostituito dal seguente:
    «1.  Al  fine  di prevenire gravi danni alle colture agricole, e'
autorizzato,  per  la  stagione  venatoria  2004/2005, il prelievo in
deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (Passer
domesticus  italiae),  passera  mattugia  (Passer  montanus) e storno
(Sturnus  vulgaris), ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a), della
dir.  79/409/CEE. La Regione, su parere motivato delle province, puo'
limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o
su parte di esso.».