(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
    1.  Le  disposizioni  della  presente legge sono finalizzate, nel
rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di
biodiversita'  e  sviluppo  sostenibile  e  delle norme dello Stato e
dell'Unione  europea,  alla  conservazione,  all'incremento  ed  alla
gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonche' allo
sviluppo  delle  attivita' economiche che coinvolgono direttamente ed
indirettamente le superfici forestali.
    2.   La  Regione  riconosce  il  rilevante  apporto  del  settore
agro-silvo-pastorale  per  la  crescita  economica  e  sociale  della
Lombardia,  lo  sviluppo del turismo e di altre attivita' ricreative,
la  fissazione  di  gas  ad effetto serra, la produzione di beni e di
servizi   ecocompatibili,   la   protezione   degli   ecosistemi,  la
conservazione   della  biodiversita',  la  difesa  idrogeologica,  la
salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali.
    3.  La  Regione  promuove,  anche  attraverso forme associative e
consorziali, la gestione attiva delle superfici silvo-pastorali.
    4.  La regione, al fine di garantire la conservazione dei sistemi
ecologici  forestali  e  l'erogazione  di  servizi  e  prodotti  alla
collettivita',   promuove   ed  incentiva  la  gestione  razionale  e
sostenibile  delle  risorse  forestali  attraverso  lo sviluppo delle
attivita'  selvicolturali.  La  programmazione  e  la  pianificazione
forestale   tendono   al   mantenimento   ed   all'incremento   della
biodiversita',  delle potenzialita' delle superfici forestali ed alla
economicita' della gestione.
    5. Sono obiettivi prioritari della regione:
      a) nelle   aree  montane  e  collinari:  il  potenziamento,  la
manutenzione,   il   miglioramento   e   il   presidio   delle   aree
agro-silvo-pastorali esistenti;
      b) nelle   aree  di  pianura  e  di  fondovalle:  la  tutela  e
conservazione   delle   superfici  forestali  esistenti,  nonche'  la
creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.