(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del
                          15 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione  Toscana  disciplina  la  gestione del territorio
regionale  ai  fini  faunistici attuando la tutela di tutte le specie
appartenenti   alla   fauna   selvatica,  ai  sensi  della  direttiva
79/409/CEE   del   Consiglio,   del  2 aprile  1979,  concernente  la
conservazione  degli  uccelli  selvatii,  nel  rispetto  della  legge
11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la  protezione  della fauna
selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio)  e della legge
regionale  12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio).
    2.  La  presente  legge  ha  il  fine di applicare il prelievo in
deroga  del  fringuello, ai sensi dell'Art. 9 della dir. 79/409/CEE e
successive  modificazioni,  e  della  legge  n.  157/1992  cosi' come
modificata  dalla  legge  3 ottobre  2002,  n. 221 (Integrazioni alla
legge  11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica  e  di  prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della
direttiva 79/409/CEE).