(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 15 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana disciplina la gestione del territorio regionale ai fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatii, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del fringuello, ai sensi dell'Art. 9 della dir. 79/409/CEE e successive modificazioni, e della legge n. 157/1992 cosi' come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della direttiva 79/409/CEE).