(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del
                          29 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento  dell'Art. 22-bis nella legge regionale 20 dicembre 2002,
                                n. 43
    1.  Dopo  l'Art. 22 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43
(legge  finanziaria  per  l'anno  2003)  e' inserito il seguente Art.
22-bis:
    «Art. 22-bis (Contributi straordinari alla provincia di Livorno e
ad  Aerelba  S.p.a.  per  la  realizzazione  di  interventi  a favore
dell'aeroporto di Marina di Campo nell'Isola d'Elba). - 1. Al fine di
garantire  la messa in sicurezza dal rischio idraulico dell'aeroporto
di  Marina  di  Campo,  e' autorizzato un contributo straordinario di
euro 365.000,00 in favore della provincia di Livorno per l'esecuzione
di opere idrauliche ed infrastrutturali.
    2.   Al   fine   di   realizzare  il  miglioramento  dell'assetto
mfrastrutturale  dell'aeroporto di Marina di Campo, e' autorizzato un
contributo  straordinario  di  euro 1.235.000,00 in favore di Aerelba
S.p.a.,  societa'  di  gestione  dell'aeroporto,  per l'esecuzione di
opere  di  miglioramento della qualita' del servizio e di adeguamento
agli   standards   di   sicurezza   antiterrorismo   delle  strutture
dell'aeroporto.
    3.  La  giunta  regionale  definisce con propria deliberazione le
modalita'  di  concessione  e di erogazione dei contributi, nonche' i
criteri di rendicontazione dell'utilizzo dei medesimi.
    4.  All'onere  di  spesa  di  cui  ai  commi  1 e 2, pari ad euro
1.600.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB
311  «"Innovazione  e  sviluppo  della  rete  delle infrastrutture di
trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2003.»
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.

    Firenze, 22 ottobre 2004

                               MARTINI