(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del
                          2 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  all'Art.  13  della  legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42
(Disciplina   delle  associazioni  di  promozione  sociale.  Modifica
      all'Art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).
    1.  Al comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale n. 42/2002 dopo
le  parole «per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine
e   capacita'   operativa»   sono   aggiunte   le   seguenti:  «anche
indipendentemente   dall'attivita'   prevalente   indicata  ai  sensi
dell'Art. 9, comma 2».