(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 2 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'Art. 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'Art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72). 1. Al comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale n. 42/2002 dopo le parole «per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacita' operativa» sono aggiunte le seguenti: «anche indipendentemente dall'attivita' prevalente indicata ai sensi dell'Art. 9, comma 2».