(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del
                          5 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle
Associazioni  di promozione sociale. Modifica dell'Art. 9 della legge
regionale 3 ottobre 1997, n. 72);
    Visto,  in  particolare, l'Art. 17 della suddetta legge regionale
che,  al comma 1, prevede che le modalita' di designazione dei membri
della  Consulta  regionale dell'associazionismo di promozione sociale
siano definite con un regolamento di esecuzione;
    Vista  la  deliberazione  del  consiglio regionale del 19 ottobre
2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione, di
cui  al testo vigente dell'Art. 17, comma 1, della legge regionale n.
42/2002,  denominato  Regolamento  di  esecuzione  dell'Art. 17 della
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni
di  promozione  sociale. Modifica dell'Art. 9 della legge regionale 3
ottobre 1997, n. 72);
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 17, comma 1,
della  legge  regionale  9  dicembre  2002,  n.  42 (Disciplina delle
associazioni  di promozione sociale. Modifica dell'Art. 9 della legge
regionale   3  ottobre  1997,  n.  72),  definisce  le  modalita'  di
designazione   e  di  nomina  dei  membri  della  Consulta  regionale
dell'associazionismo  di  promozione  sociale,  di seguito denominata
«Consulta».