(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 5 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell'Art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72); Visto, in particolare, l'Art. 17 della suddetta legge regionale che, al comma 1, prevede che le modalita' di designazione dei membri della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale siano definite con un regolamento di esecuzione; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 19 ottobre 2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione, di cui al testo vigente dell'Art. 17, comma 1, della legge regionale n. 42/2002, denominato Regolamento di esecuzione dell'Art. 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell'Art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 17, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica dell'Art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72), definisce le modalita' di designazione e di nomina dei membri della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata «Consulta».