(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 106 del 22 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'Art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 48 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'Art. 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonche' quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'Art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l'Art. 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni. 1-ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area. 1-quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'Art. 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni». 2. All'Art. 48, comma 3, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le parole «ivi comprese le modifiche contenute nell'Art. 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni,». 3. All'Art. 48, comma 4, dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le parole «sentita la provincia».