(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 106 del
                          22 ottobre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  48  della  legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
                «Norme per il governo del territorio»
    1. Dopo il comma 1 dell'Art. 48 sono aggiunti i seguenti commi:
    «1-bis.  In  deroga  al  divieto previsto dal comma 1, e comunque
fino  all'approvazione  del  primo  PAT,  possono  essere  adottate e
approvate,  ai  sensi  della normativa di cui al comma 1, le varianti
allo  strumento urbanistico generale di cui all'Art. 50, commi 3, 4 e
9,  della  legge  regionale  27  giugno  1985,  n.  61  e  successive
modificazioni,  le varianti conseguenti all'approvazione di programmi
integrati  ai  sensi  della  legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive
modificazioni, nonche' quelle conseguenti all'approvazione di accordi
di  programma ai sensi dell'Art. 34 del decreto legislativo 18 agosto
2001,  n.  267  "Testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"  e  successive  modificazioni,  qualora  adottate entro il 28
febbraio  2005;  entro la medesima data continua ad applicarsi l'Art.
1,  commi  da  2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e
successive modificazioni.
    1-ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino
all'approvazione  del primo PAT, sono consentite, con le procedure di
cui  al  comma  1  ovvero  ai  sensi della presente legge nel caso le
relative  attribuzioni regionali siano passate in capo alle province,
le  varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31
dicembre  2005  e  finalizzate  unicamente al puntuale adeguamento ai
piani di area.
    1-quater.   Fino  all'approvazione  del  primo  PAT  continua  ad
applicarsi  l'Art.  11  della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni».
    2.   All'Art.   48,   comma  3,  dopo  le  parole  «e  successive
modificazioni,»  sono  aggiunte  le parole «ivi comprese le modifiche
contenute nell'Art. 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale
27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni,».
    3.  All'Art.  48, comma 4, dopo le parole «Giunta regionale» sono
inserite le parole «sentita la provincia».