(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 9 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennita' e diario 1. L'indennita' di cui all'Art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 la diaria di cui all'Art. 2 della medesima legge che spetta a tutti i consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005 e verranno rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT.