(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 45 del 9 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Indennita' e diario

    1. L'indennita' di cui all'Art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261  la  diaria  di cui all'Art. 2 della medesima legge che spetta a
tutti  i  consiglieri  indipendentemente dal luogo di residenza, sono
ridotte  alla  misura  pari  all'80  per  cento  di quelle fissate al
31 gennaio  2005 e verranno rivalutate annualmente in base all'indice
ISTAT.