(Pubblicato nel sup. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 24 febbraio 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4666 del 22 dicembre 2003; E m a n a il seguente regolamento: Capo I Volontariato Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il capo I del presente regolamento reca disposizioni inerenti i requisiti delle organizzazioni di volontariato, il registro provinciale delle stesse organizzazioni, i criteri per la stipula di convenzioni con enti pubblici, le provvidenze e le onorificenze in attuazione dell'Art. 2, comma 1, 2, 3, 4, dell'Art. 3, comma 1, 2, 3, 4, 5, dell'Art. 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'Art. 7 e dell'Art. 11 della legge provinciale del 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, recante la disciplina del volontariato e della promozione sociale.