(Pubblicato  nel  sup.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 8 del 24 febbraio 2004)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 4666 del
22 dicembre 2003;
                              E m a n a

il seguente regolamento:
Capo I
                            Volontariato

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    1.  Il capo I del presente regolamento reca disposizioni inerenti
i   requisiti  delle  organizzazioni  di  volontariato,  il  registro
provinciale  delle stesse organizzazioni, i criteri per la stipula di
convenzioni  con  enti  pubblici, le provvidenze e le onorificenze in
attuazione dell'Art. 2, comma 1, 2, 3, 4, dell'Art. 3, comma 1, 2, 3,
4,  5,  dell'Art.  5,  comma 1,  2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, dell'Art. 7 e
dell'Art.  11  della  legge  provinciale del 1° luglio 1993, n. 11, e
successive  modifiche, recante la disciplina del volontariato e della
promozione sociale.