(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 30 marzo 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4623 del 15 dicembre 2003; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'Art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e' aggiunta la seguente lettera c): «c) comuni di confine attraversati dalle principali arterie destinate al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001, C(2001) 3548, la maggior parte delle sezioni di censimento e' classificata come zona obiettivo 2». 2. Nell'elenco di cui comma 2 dell'Art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, le parole «Curon Venosta (solo Curon e Vallelunga)» sono sostituite dalle parole «Curon Venosta». 3. Nell'elenco di cui al comma 4 dell'Art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, le parole «Curon Venosta (ad eccezione di Curon e Vallelunga)» sono soppresse. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 10 febbraio 2004 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2004, Registro n. 1, foglio n. 4.