(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 30 marzo 2004)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 4623 del
15 dicembre 2003;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  la  lettera b) del comma 2 dell'Art. 32 del decreto del
presidente  della  giunta  provinciale  23 febbraio  1998,  n.  5, e'
aggiunta la seguente lettera c):
      «c)  comuni  di  confine  attraversati dalle principali arterie
destinate  al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione
della   Commissione  europea  del  23 novembre  2001,  C(2001)  3548,
la maggior  parte  delle  sezioni  di censimento e' classificata come
zona obiettivo 2».
    2.  Nell'elenco  di  cui  comma 2  dell'Art.  32  del decreto del
presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, le parole
«Curon  Venosta  (solo  Curon  e  Vallelunga)»  sono sostituite dalle
parole «Curon Venosta».
    3.  Nell'elenco  di  cui  al comma 4 dell'Art. 32 del decreto del
presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, le parole
«Curon Venosta (ad eccezione di Curon e Vallelunga)» sono soppresse.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 10 febbraio 2004
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte dei conti il 27 febbraio 2004, Registro n. 1,
foglio n. 4.