(Pubblicato  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 agosto 2004)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale del 21 giugno
2004, n. 2256;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. Il comma 2 dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta
provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, e' cosi' sostituito:
    «2. I corsi di prima formazione comprendono:
      a) un  corso d'arrampicata sportiva della durata complessiva di
sei giorni;
      b) un  corso  d'alpinismo su roccia della durata di quattordici
giorni, piu' sei giorni di valutazione;
      c) un  corso  di teoria e di studio delle valanghe della durata
di quattordici giorni, piu' due giorni di valutazione;
      d) un  corso di cascate di ghiaccio della durata complessiva di
tre giorni;
      e) un  corso  di tecnica di sci della durata complessiva di tre
giorni;
      f) un corso di scialpinismo della durata di quattordici giorni,
piu' sei giorni di valutazione;
      g) un  corso  di  soccorso  su  roccia  e ghiaccio della durata
complessiva di cinque giorni;
      h) un   corso   di   alpinismo  su  ghiaccio  della  durata  di
quattordici giorni, piu' sei giorni di valutazione.».