(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 agosto 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 giugno 2004, n. 2256; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, e' cosi' sostituito: «2. I corsi di prima formazione comprendono: a) un corso d'arrampicata sportiva della durata complessiva di sei giorni; b) un corso d'alpinismo su roccia della durata di quattordici giorni, piu' sei giorni di valutazione; c) un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di quattordici giorni, piu' due giorni di valutazione; d) un corso di cascate di ghiaccio della durata complessiva di tre giorni; e) un corso di tecnica di sci della durata complessiva di tre giorni; f) un corso di scialpinismo della durata di quattordici giorni, piu' sei giorni di valutazione; g) un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni; h) un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di quattordici giorni, piu' sei giorni di valutazione.».