(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 43 del 27 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione  al  fine  di  contribuire al miglioramento della
sicurezza  stradale  e  alla  riduzione  dei  sinistri  per incidenti
stradali,  in  conformita'  agli  obiettivi  individuati  dall'Unione
europea  e  in  adesione  alle  direttive  del  Piano nazionale della
sicurezza  stradale di cui all'Art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144  (Misure  in  materia  di  investimenti, delega al Governo per il
riordino  degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
disciplina  l'INAIL,  nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali),  e  ai  correlati programmi di attuazione, promuove e
incentiva   ogni   iniziativa   di  carattere  scientifico,  tecnico,
tecnologico,  normativo,  educativo  e  culturale,  che  risponda  ai
criteri  previsti  dal  Piano  nazionale e che dia attuazione ai temi
della sicurezza e dell'educazione stradale.
    2. L'azione regionale e' in particolare orientata a:
      a)   pianificare  e  programmare  interventi  nel  campo  della
sicurezza stradale regionale, attraverso la predisposizione del Piano
di cui all'Art. 2;
      b)   organizzare,   analizzare  e  diffondere  le  informazioni
relative  ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative
concause;
      c)  promuovere  e  attuare  iniziative  volte  a  diffondere la
cultura e l'educazione della sicurezza stradale;
      d)  coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario
titolo  operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale,
ferme restando le competenze istituzionali di legge.