(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 22 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base del principio di precauzione contemplato dall'Art. 174 del Trattato della comunita' europea ed in osservanza dell'Art. 26-bis, comma 1, della Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticaniente modificati, disciplina con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzo di organismi geneticamente modificati avendo cura di preservare le risorse genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni agricole ed alimentari, che fanno della identita', originalita', naturalita' un valore culturale, economico e commerciale non compromettibile. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta iniziative o misure dirette a: a) evitare la diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati nell' ambiente e prevenire l'ibridazione delle produzioni tradizionali e biologiche per mantenere la ricchezza distintiva delle colture; b) sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie; c) individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di qualita' e regolamentate per verificare la reale sussistenza delle condizioni di coesistenza sul territorio tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; d) realizzare forme di consultazione ed informazione pubblica.