(Pubblicata  nel  Suppl. straord. n. 19 al Bollettino ufficiale della
         Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l  i t a'

    1.  La  presente  legge  disciplina,  in attuazione dell'Art. 117
della  Costituzione  e  in  conformita'  ai principi dell'Art. 32 del
decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269 (Disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici),  convertito,  con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  e  successive  modifiche  e  dell'Art.  5 del decreto-legge
12 luglio  2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della
spesa  pubblica),  convertito,  con  modifiche, dalla legge 30 luglio
2004,  n.  191,  di  seguito indicati come decreto-legge n. 269/2003,
nonche' in attuazione dell'Art. 4, primo comma, n. 12), dello statuto
speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
e  successive  modifiche,  le condizioni, le modalita' e le procedure
per  il  rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e reca
ulteriori  disposizioni  in  materia  di autorizzazioni all'attivita'
edilizia.
    2. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano gli
articoli  32,  33  e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero  e  sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche,
l'Art.   39   della   legge  23 dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica), e successive modifiche,
nonche'  i termini temporali e le modalita' previste dall'Art. 32 del
decreto-legge n. 269/2003.