(Pubblicata nel Suppl. straord. n. 19 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'Art. 117 della Costituzione e in conformita' ai principi dell'Art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e dell'Art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, di seguito indicati come decreto-legge n. 269/2003, nonche' in attuazione dell'Art. 4, primo comma, n. 12), dello statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, le condizioni, le modalita' e le procedure per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e reca ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni all'attivita' edilizia. 2. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano gli articoli 32, 33 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche, l'Art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modifiche, nonche' i termini temporali e le modalita' previste dall'Art. 32 del decreto-legge n. 269/2003.