(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        I s t i t u z i o n e
    1.  E'  istituito  il  garante per l'infanzia e l'adolescenza, di
seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione
nel   territorio   regionale   dei  diritti  e  degli  interessi  sia
individuali  che  collettivi,  dei  minori,  anche ai sensi di quanto
previsto  dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione
della  convenzione  sui  diritti  del  fanciullo, fatta a New York il
20 novembre  1989»  ed  a  quanto  previsto  dalla  Carta europea dei
diritti  del  fanciullo  adottata  a  Strasburgo  il 25 gennaio 1996,
ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77.
    2.  La  Regione  difende  i  diritti  dei bambini di ogni colore,
religione,  cultura  ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il
diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a
tutti i bambini.
    3.  Il  garante  svolge la propria attivita' in piena autonomia e
con  indipendenza  di  giudizio  e valutazione e non e' sottoposto ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.