(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. I s t i t u z i o n e 1. E' istituito il garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77. 2. La Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a tutti i bambini. 3. Il garante svolge la propria attivita' in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.