(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, emanati dall'amministrazione regionale per violazioni a norme tributarie o per l'applicazione di sanzioni amministrative, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto di notifica, e' fissato nella misura unitaria di Euro 6,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2004. 2. Per il triennio 2004-2006 e' autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese, gia' autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le unita' previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dallo Stato, dall'Unione europea o a risorse proprie della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articoli 12 e 15, comma 5, 17 e 33. 3. Il termine previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, Art. 17, e' differito di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.