(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del
                          16 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
l'ammontare  delle  spese  per  i  compensi  di  notifica  degli atti
impositivi  e  degli  atti  di  contestazione  e di irrogazione delle
sanzioni,  emanati  dall'amministrazione  regionale  per violazioni a
norme  tributarie  o  per  l'applicazione di sanzioni amministrative,
ripetibili  nei  confronti del destinatario dell'atto di notifica, e'
fissato nella misura unitaria di Euro 6,00 a decorrere dall'esercizio
finanziario 2004.
    2.  Per il triennio 2004-2006 e' autorizzato il rifinanziamento e
la  riduzione  di  spese, gia' autorizzate da precedenti disposizioni
legislative, secondo gli importi e per le unita' previsionali di base
distinte  in  relazione  al carattere vincolante o obbligatorio ed in
ragione   della   loro  correlazione  a  trasferimenti  dallo  Stato,
dall'Unione europea o a risorse proprie della Regione, ai sensi della
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articoli 12 e 15, comma 5, 17 e
33.
    3. Il termine previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5,
Art.  17,  e'  differito  di  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.