(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del
                          24 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione  Toscana  preserva  e  tutela  sotto  il  profilo
economico,  scientifico e culturale il patrimonio di razze e varieta'
locali come definite dall'art. 2.
    2. Le razze e varieta' locali appartengono al patrimonio naturale
di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana.
    3.  La  Regione  Toscana  promuove  e  garantisce l'utilizzazione
collettiva  del  patrimonio  di  razze  e  varieta' locali effettuata
attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'art. 7.