(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione Toscana preserva e tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale il patrimonio di razze e varieta' locali come definite dall'art. 2. 2. Le razze e varieta' locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana. 3. La Regione Toscana promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varieta' locali effettuata attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'art. 7.