(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 5-ter della legge regionale n. 47/1991 1. La lettera a) del comma 1 dell'artiolo 5-ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), introdotto dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e' sostituita dalla seguente: «a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;».