(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 novembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale), che all'Art. 8, comma 52, autorizza le direzioni regionali e i servizi autonomi, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi di aggiornamento professionale; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres. del 22 marzo 2004, con il quale si e' approvato il regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per le esigenze operative correnti della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali; Viste le modifiche apportate all'Art. 8, comma 52, della legge sopracitata dall'Art. 7, comma 26, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19; Considerato che in base a tali modifiche le direzioni sono autorizzate a sostenere «minute spese di rappresentanza»; Rilevato che presso la direzione hanno sede organi collegiali previsti da leggi regionali; Considerata la necessita' di dover offrire, in occasione delle convocazioni degli organi sopracitati, un modesto servizio di ristoro ai partecipanti; Ritenuto, pertanto, di integrare il citato regolamento con la previsione della possibilita' di effettuare minute spese di rappresentanza; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Vista la legge ed il regolamento per la contabilita' generale dello Stato; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2344 del 10 settembre 2004; Decreta: E' approvata l'integrazione al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres. del 22 marzo 2004, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come integrazione regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 1° ottobre 2004 ILLY