(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 46 del 17 novembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, la quale all'Art.
3 prevede che siano individuate le categorie di opere da sottoporre a
verifica   tecnica  mediante  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale;
    Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio
1988,  n.  27,  «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed
attuazione  dell'Art.  20  della  legge  10  dicembre  1981, n. 741»,
approvato  con decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile
1989, n. 0164/Pres.;
    Considerato  che l'Art. 1 di tale regolamento individua, mediante
esempi,  alla lettera a) le opere e gli impianti che vanno attivati o
che  devono  funzionare  anche  nel caso di evento calamitoso ed alla
lettera b)   altre  opere  di  particolare  importanza  nei  riguardi
dell'incolumita' pubblica;
    Vista  l'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274  di  data  20 marzo 2003, la quale all'Art. 2, comma 3, menziona
sia  gli  edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali
la  cui  funzionalita'  durante  gli  eventi sismici assumono rilievo
fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia gli edifici e
le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso;
    Considerato  che gli edifici e le opere di cui all'ordinanza sono
stati   identificati,   a  livello  regionale  e  in  sede  di  prima
applicazione,  con  quelli di cui all'Art. 1 del regolamento, secondo
quanto   stabilito   all'Art.  7  della  deliberazione  della  giunta
regionale n. 2325 di data 1° agosto 2003;
    Considerato   che   pare  opportuno  procedere  ad  una  modifica
dell'Art. 1 del regolamento, in quanto:
      1)  alla  luce  degli  sviluppi  della  nuova normativa tecnica
antisismica,  va  favorita  la  definizione  puntuale degli edifici e
delle opere da sottoporre a verifica tecnica;
      2)   l'univoca   e   precisa  individuazione  di  essi  agevola
l'uniforme applicazione della normativa regionale al territorio;
      3)  il  loro  aggiornamento garantisce una maggiore rispondenza
della norma alla realta' attuale;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale n. 3701 di data 24
novembre  2003,  che  autorizza la direzione centrale dell'ambiente e
dei  lavori  pubblici  a  provvedere  agli  adempimenti in materia di
normativa antisismica;
    Vista  la  legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, Art. 6, comma 1,
lettera a);
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2542 di data
1° ottobre 2004;
                              Decreta:

    E'  approvata  la  modifica  al  «Regolamento di esecuzione della
legge  regionale  9  maggio 1988, n. 27 - Norme sull'osservanza delle
disposizioni  sismiche  ed  attuazione  dell'Art.  20  della legge 10
dicembre  1981,  n.  741», approvato con decreto del presidente della
giunta  regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., nel testo allegato al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di osservare e di fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifica  a  regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 15 ottobre 2004
                                ILLY