(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, la quale all'Art. 3 prevede che siano individuate le categorie di opere da sottoporre a verifica tecnica mediante decreto del presidente della giunta regionale; Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'Art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.; Considerato che l'Art. 1 di tale regolamento individua, mediante esempi, alla lettera a) le opere e gli impianti che vanno attivati o che devono funzionare anche nel caso di evento calamitoso ed alla lettera b) altre opere di particolare importanza nei riguardi dell'incolumita' pubblica; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 di data 20 marzo 2003, la quale all'Art. 2, comma 3, menziona sia gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assumono rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; Considerato che gli edifici e le opere di cui all'ordinanza sono stati identificati, a livello regionale e in sede di prima applicazione, con quelli di cui all'Art. 1 del regolamento, secondo quanto stabilito all'Art. 7 della deliberazione della giunta regionale n. 2325 di data 1° agosto 2003; Considerato che pare opportuno procedere ad una modifica dell'Art. 1 del regolamento, in quanto: 1) alla luce degli sviluppi della nuova normativa tecnica antisismica, va favorita la definizione puntuale degli edifici e delle opere da sottoporre a verifica tecnica; 2) l'univoca e precisa individuazione di essi agevola l'uniforme applicazione della normativa regionale al territorio; 3) il loro aggiornamento garantisce una maggiore rispondenza della norma alla realta' attuale; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003, che autorizza la direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici a provvedere agli adempimenti in materia di normativa antisismica; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, Art. 6, comma 1, lettera a); Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2542 di data 1° ottobre 2004; Decreta: E' approvata la modifica al «Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 - Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'Art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 15 ottobre 2004 ILLY